Sono numerosi i lavoratori, anche del comparto scolastico (Docenti e personale ATA in primis) che denunciano la mancata contribuzione pensionistica cui deve assolvere per contratto il datore di lavoro.
La legge è molto chiara: il datore di lavoro, che sia privato o pubblico è tenuto a versare all’INPS i relativi contributi per il lavoro svolto. In particolare, oltre all’importo che figura in busta paga e che viene trattenuto al lavoratore vi è anche una seconda parte di contributi, totalmente a carico del datore di lavoro. Queste due componenti formano l’intero ammontare contributivo che l’azienda è tenuta a versare.
Il docente o il personale scolastico che ha sottoscritto contratti a tempo determinato o indeterminato, deve verificare se il datore di lavoro abbia effettivamente versato i contributi, o li abbia versati solo parzialmente. Per verificare l’esattezza dei versamenti è possibile consultare un opportuno documento riepilogativo che contiene il numero delle settimane contributive complessive oltre alla specifica delle scuole che hanno versato i contributi.
La nostra risposta è chiara: <E’ bene capire sin dal principio se c’è stato una mancanza della scuola o del datore di lavoro (sia esso pubblico o privato) o se tali contributi pur versati non compaiono nel documento di verifica. Nella seconda ipotesi è possibile ricorrere entro i cinque anni dalla inadempienza contributiva>. Per ulteriori informazioni si può prendere contatto con gli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone dello studio legale B&Z di ricorsiscuola.it.
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Tale dato è fondamentale per capire se i contributi sono caduti in prescrizione o meno. Trascorso il limite temporale rappresentato dal quinquennio che di fatto “prescrive” il debito del datore di lavoro la legge consente al lavoratore di servirsi della “costituzione di rendita vitalizia”.
Per visionare i ricorsi attivi proposti per docenti precari, abilitati all’estero, inserimento in seconda fascia d’istituto, mobilità docenti si può accedere al link Ricorsi Scolastici Attivi
Al ricorso possono accedere docenti ed ATA indipendentemente dal tipo di contratto (determinato o indeterminato).
La documentazione che provi il mancato versamento contributivo. Non esitare a chiedere ulteriori informazioni +39 393668255328 ricorsiscuola.info@gmail.com
Il ricorso verrà presentato presso i Tribunali di competenza alla sezione Lavoro