E’ diritto di tutti gli insegnanti essere destinatari della parte della retribuzione professionale docenti indipendentemente dal tipo di contratto che viene stipulato con il Ministero dell’Istruzione.
E’ quanto emerge a margine della sentenza emessa dai giudici della sezione lavoro del tribunale di Vicenza che hanno accolto le mozioni presentate dagli avvocati di ricorsiscuola.it nella causa intentata contro il Ministero dell’Istruzione che non riconosce ai docenti con contratto di supplenza <breve o saltuaria> l’indennità prevista per il corpo docente, la cosiddetta RPD (parte della retribuzione professionale docenti).
Lo studio B&Z degli avvocati Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi che è operativo anche a Vicenza con una sede di consulenza, ha definito il ricorso a tutela dell’intera classe docente definendo nel dettaglio le ragioni della sostanziale equivalenza qualitativa dei compiti a assegnati e svolti dai supplenti con contratti definiti brevi e saltuari rispetto a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, che non giustifica la diversità del trattamento retributivo.
Anche in base a tali motivazioni il Giudice della Sezione Lavoro del tribunale di Vicenza ha ritenuto illegittima la condotta del Ministero dell’Istruzione nel non riconoscere l’indennizzo alla ricorrente, una docente di scuola secondaria di secondo grado, che aveva prestato servizio con contratti di supplenza breve e saltuaria a partire dal 1 settembre 2019 per un totale di 14 mesi di docenza.
Per i ricorrenti di ricorsiscuola.it sono giunti numerosi accoglimenti, oltre la sentenza del tribunale di Vicenza, sentenze positive sono state emesse anche dai tribunali di Milano, Taranto e L’Aquila come riportato nel link > Vittoria RPD Tribunale di Milano, L’Aquila e Taranto
Nel dettaglio è bene chiarire che la RPD è riconosciuta dall’amministrazione a favore:
Tale parte della retribuzione viene attribuita direttamente in busta paga sia per gli insegnanti di ruolo che per i supplenti con contratti annuali.
Per i docenti che, invece, svolgono attività didattica con contratti cosiddetti brevi e saltuari non è prevista la RPD nonostante in merito è intervenuta anche la Corte Cassazioneche ha dichiarato illegittimo tale mancato riconoscimento.
Si. Spetta a tutte le categorie di insegnanti indipendentemente dal tipo di contratto che si sottoscrive.
La quota mensile della ritenuta è di circa 170 Euro.
L’unico modo per richiedere l’accredito della ritenuta è proporre opportuno ricorso al tribunale territorialmente competente.
E’ possibile contattare i recapiti presenti sulla pagina > Contatta Ricorsi Scuola
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