Riconosciuta dal Tribunale di Frosinone, ai fini della progressione stipendiale, della anzianità di servizio maturata quale docente precaria: gli scatti stipendiali spettano al nono anno anche per i docenti a tempo determinato.
Importante sentenza emessa dai giudici del Tribunale di Frosinone che hanno accolto il ricorso patrocinato dallo studio legale Bongarzone e Zinzi con il quale è stata chiesta la rivalutazione degli anni di servizio svolti con contratti a tempo determinato in fase di ricostruzione della carriera.
In particolare l’azione legale è stata incentrata sul diritto acquisito dalla ricorrente agli incrementi stipendiali riconosciuti dalla contrattazione collettiva al personale di ruolo sulla base della anzianità di servizio maturata. La professoressa, ha dunque visto riconosciuti gli incrementi economici non valutati per dieci annualità a partire dall’anno scolastico 2012/2013 pur se svolti con contratti plurimi a tempo determinato.
In merito lo studio legale di ricorsisucola.it ha ottenuto importanti vittorie (maggiori dettagli > Ricostruzione Carriera e Gradone Docente Recupera 4500 euro) raffrontando le disposizioni comunitarie con quanto attuato dall’amministrazione scolastica.
<Bisogna valutare i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con il MIM – hanno spiegato i legali del pool B&Z – perché è diritto di ciascun docente la valutazione per intero di ciascuna annualità di servizio di precariato. Tali annualità vanno valutate come progressione di carriera e dunque costituiscono anzianità di servizio garantendo gli scatti stipendiali secondo i gradoni previsti dal contratto nazionale>.
Quanto riconosciuto dai giudici della sezione lavoro del Tribunale di Frosinone a favore della ricorrente è stato addebitato alla pubblica amministrazione per un totale di circa 2600 Euro calcolato sulle differenze retributive non valutate dall’amministrazione stessa.
A margine della sentenza è stata valutata la violazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE ed in particolare del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
Prima della immissione in ruolo il personale docente viene remunerato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in maniera differenziata rispetto ai colleghi di ruolo e percepiscono uno stipendio che non tiene in considerazione l’anzianità di servizio.
Non gli viene riconosciuta alcuna progressione stipendiale collegata alla anzianità di servizio maturata durante le assunzioni con contratti di supplenza che determina una disparità tra lavoratori a termine e docenti di ruolo.
E’ necessario proporre opportuno ricorso presso il GdL del tribunale competente per territorio.
Informazioni dettagliate sono presenti alla pagina dedicata > Ricorso Ricostruzione di Carriera
E’ possibile richiedere informazioni ai recapiti di Ricorsi Scuola
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