I legali di ricorsiscuola.it, gli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, hanno ottenuto un’altra importante affermazione consentendo il conteggio degli anni pre – ruolo al fine dell’applicazione del gradone 3-8 anche in favore dei docenti assunti dopo il 01.09.2011.
I giudici hanno disapplicato il Contratto collettivo nazionale scuola nella parte in cui stabilisce che soltanto ai docenti e Ata assunti prima del 01.09.2011 spetti l’applicazione del gradone 0-2, 3-8.
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Per informazioni anche sul ricorso volto ad ottenere il riconoscimento, ai fini della ricostruzione della carriera, dell’intero servizio pre-ruolo
L’applicazione della normativa a tutela dei lavoratori precari che hanno svolto analoghe funzioni in ambito scolastico rispetto ai docenti di ruolo, con limite temporale fisato al 2011, ha permesso alla ricorrente una rivalutazione della propria carriera e soprattutto il riconoscimento dei mancati riconoscimenti economici non corrisposti all’atto dell’immissione in ruolo.
<La giurisprudenza in merito è chiara – hanno spiegato a margine della sentenza i legali dello studio B&Z – i docenti entrati in ruolo dal 2011 che hanno precedentemente svolto servizio nelle scuole statali con contratti di supplenza possono riscattare tutte le annualità svolte sino all’anno scolastico 2011 / 2012>.
I Giudici della sezione lavoro del Tribunale di Frosinone e Cassino hanno accolto le motivazioni presentate dagli avvocati di ricorsiscuola.it riconoscendo in pieno il diritto maturato dalla docente che entrata in ruolo nell’anno scolastico 2011 ha fatto valere, , la violazione della direttiva comunitaria di riferimento ed in particolare del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato.
I difensori del Ministero dell’Istruzione nonostante si sono opposti a tale richiesta hanno visto naufragare anche il tentativo di richiesta di applicazione della prescrizione quinquennale. Anche in questo caso i giudici hanno respinto l’eccezione riconoscendo il diritto della docente ad essere ammessa sin dal momento dell’immissione in ruolo nella fascia stipendiale 3 – 9 facendo valere gli anni di precariato maturati prima della firma del contratto a tempo indeterminato che nella fattispecie erano 4 anni di servizio.
Nell’art. 2 del Ccnl 4/8/2011, ssendo stata
<Non vale dunque la prescrizione quinquennale perché il diritto è di fatto maturato – hanno spiegato gli avvocati Bongarzone e Zinzi – mentre è stato ribadito dai giudici del tribunale di Frosinone come il trattamento economico del personale docente che è entrato in ruolo a far data del 01.09.2011 deve essere aggiornato secondo gli scatti stipendiali previsti e conteggiando gli anni maturati di servizio pre ruolo>.
Un’altra vittoria in Tribunale è dunque giunta per gli avvocati di ricorsiscuola.it e arriva solo pochi giorni dopo un’altra importante affermazione che ribadisce la validità del ricorso per il riconoscimento della Laurea + 24 CFU quale titolo abilitante. In questo caso il docente laureato ed in possesso dei 24 CFU può adire al ricorso e ottenere l’abilitazione nelle classi di concorso cui dà accesso il titolo accademico. Ottenuta l’equiparazione del titolo con l’abilitazione all’insegnamento il docente può anche considerare di poter insegnare altre discipline negli ordini di scuola ove sono previsti gli insegnamenti per cui si abilita.
Sono considerati utili ai fini della ricostruzione della carriera gli anni di servizio cui è stato svolto un periodo di docenza non inferiore ai 180 giorni.
Tutti i docenti che sono entrati in ruolo dopo il 1 settembre 2011, previa verifica del decreto di ricostruzione carriera.
Si. Vengono considerati per intero tutti gli anni di supplenza svolti nella scuola pubblica.
No. Come confermato anche dai giudici del Tribunale di Frosinone il servizio pre ruolo resta un diritto acquisito ai fini della rivalutazione della progressione stipendiale.
E’ plausibile considerare un periodo compreso tra i 6 mesi ed un anno.
Il ricorso sarà presentato presso i tribunali di competenza territoriale determinati secondo disposizioni rispetto alla residenza del ricorrente o comunque alla sede di lavoro.
E’ possibile contattare la > segreteria di ricorsiscuola.it per ottenere ogni informazione a riguardo del ricorso.
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