A seguito delle misure di razionalizzazione della rete scolastica il DL 98/2011 prevede che non possano essere assegnati, in via esclusiva, posti di Direttori dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) alle istituzioni scolastiche autonome costituite con meno di 600 alunni (ridotti a 400 per le scuole delle piccole isole, dei comuni montani, delle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche), definite “scuole sottodimensionate”. Ecco perché il personale già assunto in plessi più grandi può scegliere di sottoscrivere un vincolo contrattuale che preveda, in cambio di una corresponsione reddituale adeguata, l’espletamento in istituti più piccoli delle funzioni da sempre svolte.
Il Dsga, già di ruolo, per sopperire ad esigenze di organico del Miur, è stato assegnato, in reggenza, presso altro istituto scolastico senza percepire alcuna retribuzione.
Il Dsga si è rivolto allo studio legale Bongarzone e Zinzi di Ricorsi Scuola per la tutela dei propri diritti.
Il ricorrente che, già di ruolo come D.S.G.A. in un plesso, aveva assunto servizio quale D.S.G.A. con incarico aggiuntivo presso un istituto sottodimensionato. Il sottodimensionamento viene utilizzato per favorire l’aggregazione, la soppressione o permettere la trasformazione dei vari istituti scolastici al fine di contribuire all’attivazione di nuovi indirizzi di studio. Lo stesso sottodimensionamento nasce, tuttavia, anche per ovviare ai problemi dati dalla scarsità dell’organico che non risulta facilmente risolvibile costringendo alla doppia sede anche personale con un’anzianità di servizio notevole.
Dopo aver inviato varie diffide via pec agli enti regionali e ministeriali, il ricorrente non otteneva altro che risposte negative; infatti, pur ammettendo il diritto del DSGA ad una ulteriore retribuzione, quest’ultima non veniva erogata.
Ai sensi dell’art. 146 del CCNL 2007 la reggenza deve essere quantificata nei termini stabiliti dall’art. 69 del CCNL 1995, indi nel 50% di quanto spettante per l’incarico di funzioni superiori. Inoltre, va a confluire nella retribuzione un ulteriore 10% dei risparmi ottenuti dalla razionalizzazione prevista dal sottodimensionamento. Ciò al fine di ricompensare l’impegno e mitigare il disagio subito dai DSGA che abbiano coperto, o coprano per il restante periodo contrattuale, un posto assegnato in comune con più istituzioni.
Il Tribunale in veste di giudice del lavoro ha emesso un decreto ingiuntivo, ordinando all’Amministrazione di pagare quanto dovuto al lavoratore sino al soddisfo oltre alle spese legali.
Le strategie dello studio legale B&Z si confermano vincenti, la difesa dei lavoratori e dei loro diritti rappresenta l’acme della soddisfazione professionale.
Dott.ssa Stefania Reale