Superata e resa inefficace la sentenza Motter! Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto, con sentenza, il diritto della ricorrente al riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici del servizio svolto quale docente precaria.
Perché è importantissima la decisione del Tribunale di Velletri per tutti i docenti neo-immessi in ruolo che hanno svolto anni di servizio come precari?
La Sentenza ottenuto dallo studio legale B&Z di www.ricorsiscuola.it è una delle prime in Italia intervenute dopo il cambio di rotta avvenuto in Europa! Il Tribunale ha dettagliatamente motivato proprio sulla posizione specifica in ragione della nuova visione giurisprudenziale europea.
Dopo la pubblicazione della sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 20 Settembre 2018 tra la docente Motter contro Provincia Autonoma di Trento, il web è stato tempestato di notizie negative in merito ai ricorsi sulla cd. ricostruzione della carriera. Infatti, la decisione della Corte Europea aveva rischiato di bloccare il contenzioso volto al riconoscimento del diritto dei docenti precari, poi stabilizzati! Le cose, invece, stavano (e stanno) diversamente per il personale Ata: la Motter per i collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici non ne ha inficiato la posizione.
La ricostruzione di carriera è il tarlo che insidia il cursus honorum di docenti e personale ata di tutta Italia. Molto spesso i servizi svolti in qualità di personale docente o Ata non di ruolo in istituti scolastici statali o paritari non sono riconosciuti integralmente ma in maniera parziale: infatti, il personale precario è costretto a proporre ricorso giudiziale per far valere i propri diritti ed ottenere quanto, in termini economici e giuridici, sia dovuto.
La sentenza del Tribunale di Velletri, spiega con dovizia di particolari, le ragioni dell’inefficacia della sentenza Motter, in Italia e fornirà da apripista a tutti coloro che vorranno azionare ricorso per vedersi riconosciuto, integralmente, il servizio pre-ruolo prestato nella statale (anziché nella misura dei 4 +2/3).
La sentenza fa chiarezza e statuisce dei principi indiscutibili e segnatamente:
– il diritto della ricorrente “al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata nel periodo di pre-ruolo, come previsto per il personale di ruolo dalle Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola … considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato per cui è causa, e a percepire integralmente le differenze retributive in ragione dell’anzianità matura.”
con condanna del MIUR “a ricostruire la carriera della ricorrente, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato … a collocarla nella corrispondente fascia stipendiale e a corrispondere in suo favore le differenze retributive maturate con decorrenza dalla data dell’assunzione a tempo indeterminato … maggiorata degli interessi legali dal dì della maturazione al saldo” e, ad abundantiam, alla refusione delle spese legali!
I motivi che hanno condotto a tale decisione sono molteplici, ma tutti trovano fondamento nel principio di non discriminazione tra lavoratori assunti a tempo determinato e lavoratori assunti a tempo indeterminato. Il principio comunitario, poi, viene rafforzato dall’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio 1999/70/CE che dispone la comparabilità tra lavoratori di ruolo e non di ruolo in forza della parità di trattamento. Sono fatte salve delle valide ragioni oggettive, inerenti alle condizioni di lavoro, che differenzino la fattispecie.
La sentenza del Tribunale di Velletri richiama la CGUE che ha affermato, in separate occasioni, che “la mera circostanza che un impiego sia qualificato come ‘di ruolo’ in base all’ordinamento interno e presenti taluni aspetti caratterizzanti il pubblico impiego dello Stato membro interessato è priva di rilevanza” accompagnandosi ad una più esplicita spiegazione di quanto pattuito nell’Accordo Quadro poiché la clausola 4 inerente alle condizioni di impiego “deve essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento a una pretesa … che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l’ordinamento interno riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato”
In estrema sintesi, gli avvocati hanno superato tutte le obiezioni superate dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea evidenziando la totale insussistenza ragioni oggettive che hanno portato alla stipula di reiterati contratti a termini.
Nel caso di specie, nel ricorso ricostruzione di carriera e pre-ruolo, lo studio legale ha puntualizzato i motivi e le caratteristiche della docente che hanno consentito il superamento della valutazione troppo restrittiva della sentenza Motter.
Avv. Paolo Zinzi
Dott.ssa Stefania Reale
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