Importanti vittorie sul riconoscimento del servizio di leva svolto non in concomitanza di servizio per il pool B&Z. In particolare nelle scorse settimane sono state pubblicate due sentenze, emesse dai GdL di Chieti e Cassino che riconoscono la valenza del servizio di leva quale annualità di servizio.
Le decisioni dei giudici riconoscono di fatto il diritto per gli assistiti di ricoriscuola.it ad incrementare il proprio punteggio nelle graduatorie ove si è iscritti.
Per il personale scolastico l’aver svolto il servizio di leva o il servizio civile dà diritto a 12 punti per il personale docente e 6 punti per il personale ATA.
Sì, è possibile riscattare il servizio di leva o servizio civile sia per i docenti di ruolo che per il personale docente precario.
In effetti, stando alle pronunce della Corte di Cassazione (marzo 2020 e maggio 2021) il punteggio derivante dall’aver prestato il servizio (civile o militare) è da riconoscere se svolto anche non in concomitanza lavorativa.
Le sentenze di Chieti e Cassino confermano la piena valenza dell’azione promossa dagli avvocati Bongarzone e Zinzi e sono di riferimento per i predisposti nuovi ricorsi allargati anche al personale ATA. (scopri i ricorsi dedicati al personale ATA)
Da precisare che per i collaboratori e gli assistenti scolastici si applica lo stesso principio per il riconoscimento dei titoli derivanti dall’espletamento del servizio militare o civile con il conseguente incremento del punteggio nelle graduatorie di riferimento.
Intanto, nel merito dell’opportunità del riconoscimento del servizio di leva i legali del pool B&Z hanno precisato che: <E’ possibile riscattare, in termini di punteggio, l’anno svolto in regime di leva o di servizio civile. Come chiarito dalla Corte di Cassazione tale servizio è riconosciuto anche se prestato in un periodo non coincidente con quello lavorativo. La giurisprudenza è chiara e i giudici della Cassazione hanno fatto piena chiarezza nel merito ma il MI continua a non applicare i riferimenti giurisprudenziali e pertanto è necessario proporre ricorso al fine dell’ottenimento del riconoscimento del punteggio derivante dal servizio di leva o comunque del servizio civile>.
E’ possibile incrementare il punteggio sia per i docenti precari che per quelli di ruolo. Ovvero sono dichiarabili 12 punti nelle:
Mentre per il personale di ruolo è possibile aggiungere 6 punti nelle graduatorie interne di istituto.
Analogo discorso per il personale tecnico amministrativo della scuola e per i collaboratori scolastici che hanno la possibilità di sommare ulteriori 6 punti alle graduatorie ove sono iscritti.
La stessa Corte di Cassazione ha fatto luce sull’interpretazione della valenza del servizio militare data dal Ministero dell’Istruzione dichiarando illegittima la considerazione di accettare i soli servizi svolti in regime lavorativo. In particolare i Giudici della Cassazione hanno chiarito come <Deve pertanto essere disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento> ed aggiungendo che <ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro, che è illegittima l’interpretazione data dal Ministero (e confluita nell’art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001) secondo la quale si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato nelle graduatorie ad esaurimento>.
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Tutti i docenti ed il personale ATA sia di ruolo che non di ruolo che abbiano prestato il servizio civile o servizio di leva.
Come si può aderire al ricorso?
Se sei un docente puoi aderire al link che segue > Ricorso Punteggio Leva Militare
Se sei un Ata (collaboratore scolastico, assistente tecnico, assistente amministrativo) puoi aderire al link che segue > Leva Militare Personale ATA Ricorso Punteggio
No. La Corte di Cassazione nel maggio 2021 ritornando sulla questione ha chiarito che il servizio è valido a tutti gli effetti pur non essendo stato svolto in concomitanza con quello scolastico.
Il ricorso sarà presentato nei Tribunali competenti per territorio presso la sezione Lavoro.