La storica sentenza è stata emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli Nord che ha accolto le istanze presentate dagli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone a favore di un ricorrente illegittimamente licenziato nell’ottobre 2020 dopo aver sottoscritto una supplenza annuale.
Storica affermazione dello studio B&Z che dinanzi i giudici della sezione lavoro dl tribunale di Napoli Nord hanno dibattuto circa l’illegittimità della cancellazione dalle GPS di un docente disposta dall’USP di Napoli che era costata allo stesso il licenziamento dall’incarico sottoscritto previa convocazione della stessa amministrazione scolastica.
La straordinarietà della sentenza è nel fatto che il Professore non solo è stato reinserito nelle GPS ma ha ottenuto il diritto a percepire gli stipendi non recepiti per l’illegittima risoluzione del contratto da parte dell’amministrazione da ottobre a giugno oltre i versamenti previdenziali ed il punteggio altrimenti maturato.
Insomma, dopo la prima vittoria in Italia da parte del Tar Lazio che ha riammesso in graduatoria gli abilitati all’estero esclusi dalle gps e la storica vittoria inerente l’annullamento dell’algoritmo predisposto e reso operativo dal d.l. 73/2021 che di fatto invalidava l’assunzione in ruolo dei docenti inseriti in posizione utile nelle GPS seppur con titolo di abilitazione conseguito all’estero ed in fase di riconoscimento (nel seguente link è proposta in dettaglio la storica vittoria inerente l’annullamento del logaritmo adottato per le assunzioni in ruolo) per i legali del pool B&Z è giunta un’ulteriore affermazione che di fatto mette alle corde il Ministero dell’Istruzione, da sempre ostile al riconoscimento dei titoli acquisiti all’estero.
La decisione assunta dai Giudici della sezione lavoro del tribunale di Napoli sta a significare l’ennesima “beffa” per il MI costretto ad arrendersi dinanzi alle precise istanze promosse dai legali di ricorsiscuola.it a tutela del personale docente con abilitazione conseguita all’estero (scopri di più sul pool B&Z).
I fatti possono essere così riassunti: il Prof, abilitato nella classe di concorso ADSS con titolo acquisito in Romania ha chiesto tramite i legali dello studio B&Z l’accertamento della illegittimità del depennamento dalle GPS della provincia di Napoli disposto dall’amministrazione per effetto del quale era stato licenziato rispetto all’incarico al 30.06 già sottoscritto.
L’insegnante ha conseguito in Romania la specializzazione all’insegnamento sul sostegno ed ha presentato domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione al Ministero dell’Istruzione nella primavera 2020 e di aver aggiornato l’inserimento nelle GPS entro i termini previsti con inserimento in prima fascia.
In base ai titoli posseduti ed all’iscrizione nella prima fascia GPS lo stesso docente veniva individuato per la stipula di un contratto a tempo determinato al 30.06. Successivamente al conferimento dell’incarico la DS dell’Istituto comunicava che i titoli post universitari conseguiti dal Professore erano privi di istanza di riconoscimento, e conseguentemente l’ufficio scolastico provinciale di Napoli depennava il ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS per la classe di concorso ADSS.
Dal Tribunale di Napoli Nord la ferma condanna rispetto all’operato dell’amministrazione ed il relativo accoglimento del ricorso sottoscritto a favore del docente dagli avvocati Bongarzone e Zinzi.
Come previsto dalla vigente legislatura, e così come ribadito dai giudici della sezione lavoro del tribunale di Napoli Nord, il docente avrebbe dovuto restare inserito in graduatoria con riserva, in attesa della definizione del procedimento amministrativo di riconoscimento del titolo.
Non vi è alcuna differenza tra docenti inseriti in graduatoria con riserva e coloro a pieno titolo (leggi di più sulle > nostre sentenze riguardanti l’immissione in ruolo di docenti abilitati all’estero)
La sentenza significa un ulteriore affermazione dello studio legale di ricorsiscuola.it Zinzi Bongarzone (contatti dello studio Ricorsi Scuola) rispetto alla tutela dei diritti degli insegnanti seppur la sentenza ha caratteristiche di straordinarietà in quanto per la prima volta è stata completamente ribaltata una decisione dell’amministrazione e dove la stessa amministrazione è stata condannata ad un ricco riconoscimento economico nei confronti del ricorrente.
I giudici hanno disposto la riammissione in servizio con condanna del MI al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione e con condanna al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.