I ricorrenti sono tutti docenti che hanno conseguito, in Unione Europea, il titolo di abilitazione all’insegnamento per la scuola secondaria senza ottenere, ad oggi, il riconoscimento del titolo da parte del Miur. Dopo tale richiesta hanno avanzato domanda di inserimento in seconda fascia delle graduatorie di istituto.
Il Ministero dell’Istruzione aveva respinto la domanda costringendoli a ricorrere al Giudice Amministrativo.
Il Tar Lazio ha respinto il ricorso con ordinanza cautelare.
I candidati non si sono, però, arresi ed hanno impugnato l’ordinanza in Consiglio di Stato. Lo studio ha attivato nuovi ricorsi collettivi per l’inserimento in seconda fascia degli abilitati all’estero
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e disposto l’inserimento nelle graduatorie di II fascia aggiuntive.
Il Supremo Organo Amministrativo ha accolto le tesi degli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi che hanno sostenuto la valenza abilitante del titolo conseguito all’estero – anche in attesa di riconoscimento.
In particolare, in forza dei principi di libera circolazione dei lavoratori e dell’equipollenza dei titoli stabilita della Direttiva 2005/36/CE come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, i titoli conseguiti nell’Unione Europea danno diritto all’inserimento nelle graduatorie.
Nella decisione il Consiglio di Stato ha affermato che: “l’esigenza cautelare prospettata dagli appellanti, ferma la clausola del possesso del titolo abilitativo entro il 1° febbraio 2018 può essere soddisfatta con l’inserzione, con riserva, degli appellanti nel solo elenco aggiuntivo della II fascia delle GI…”.
La decisione rappresenta la massima espressione della prevalenza del diritto comunitario sul diritto nazionale nel difficile percorso di riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero rispetto a quelli conseguiti in Italia.
Tale vittoria si inserisci in un più organico ed articolato percorso che gli avvocati Antonio Rosario Bongarzone dello studio B&Z stanno percorrendo per condurre al risultato sperato tutti coloro che hanno come obiettivo il riconoscimento del titolo e l’accesso al ruolo.
Tale decisione è l’ultima delle numerose ottenute dagli abilitati all’estero conseguito in Romania e Bulgaria > vedi Ricorso Riconoscimento Abilitazione Bulgaria – e in altri Stati Membri – continua a detenere pari valore rispetto all’abilitazione conseguita in Italia > scopri di più Riconoscimento Titolo Abilitazione Estero
Il ricorso ha preso lo spunto dal mancato esame amministrativo delle istanze di riconoscimento delle abilitazioni estere stante l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e, scaduto il periodo di quattro mesi, conferisce ai richiedenti la possibilità di impugnare tale inattività promuovendo un Ricorso Silenzio Inadempimento
Dott.ssa Stefania Reale
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Buongiorno ieri ho inviato ad un altro avvocato tutto il materiale per il ricorso inserimento in seconda fascia abilitato estero senza omologa , e poi ho visto il suo. Posso partecipare al ricorso anche con lei anche se si tratta dello stesso ricorso? Grazie
Gentile docente, non può aderire allo stesso ricorso qualora il decreto ministeriale oggetto di impugnazione sia identico.
La ringrazio e La invitio, qualora avesse dubbi, a contattarci al numero 0776809862 oppure a descrivere il suo caso a mezzo mail all'indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com.
La ringrazio. Avv. Paolo Zinzi