Il ricorrente, richiedente tutela legale presso gli avvocati del nostro staff di ricorsiscuola.it Borganzone e Zinzi, partecipante all’avviso pubblico per il conferimento di 11 posti di orchestrale del ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato (bandito con decreto pubblicato il 25 ottobre 2016), ha impugnato la comunicazione del Ministero dell’interno di non inidoneità al servizio di polizia, ostativa all’ammissione delle ulteriori prove previste dal concorso pubblico medesimo. Il giudizio di inidoneità, a parere dell’Amministrazione, è correlato alla “alterazione della composizionecorporea (PBF 25,5%) ai sensi dell’art. 3 comma 1 Tabella A del D.P.R. n.207 del 17 dicembre 2015”, riscontrata dall’Amministrazione in sede di visita medica e successiva sottoposizione a prova bioimpedenziometrica.
Al contrario, il ricorrente ha sostenuto di essere in possesso di tutti i requisiti fisici previsti per legge, allegando l’esito degli esami bioimpedenziometrici a lui favorevoli effettuati pressochè in concomitanza con quello svolto dall’Amministrazione, e una perizia medica, che evidenzia il rilevante scostamento tra i relativi risultati e la valutazione effettuata in sede concorsuale.
Nonostante le istanze di autotutela presentate dal ricorrente, l’Amministrazione ha deciso di non annullare la propria decisione di escludere il candidato per la carenza dei suddetti requisiti concorsuali.
Il TAR, con ordinanza, ha stabilito la ripetizione dell’esame, il quale esito ha dato seguito alle ragioni avanzate dal ricorrente.
A detta dei giudici amministrativi, dunque, pur essendo la valutazione della sussistenza dei requisiti previsti dal bando attività discrezionale dell’Amministrazione, è altresì vero che, come noto, per costante giurisprudenza, le stesse non sfuggono al sindacato giurisdizionale, laddove siano in esse ravvisabili macroscopici travisamenti di fatto.
Per questi motivi, il TAR del Lazio, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie,disponendo, per l’effetto, l’annullamento della impugnata comunicazione di esclusione del candidato.
A questo link un estratto della sentenza citata del TAR Lazio.