I supplenti continuano ad essere indispensabili per assicurare il regolare svolgimento delle lezioni, il MI nell’anno scolastico corrente ha dovuto far ricorso alla nomina di numerosi decenti in quota “COVID” sia per quanto riguarda il comparto docenti che per quello ATA.
Proprio coloro che hanno sottoscritto un contratto di supplenza cosiddetto “breve” e comunque rientranti nei contratti COVID, in busta paga non sono riconosciuti gli emolumenti relativi alla CIA e alla RPD.
Sono delle aliquote spettanti al personale scolastico introdotte all’atto della definizione dell’autonomia scolastica.
Notata quest’anomalia che economicamente pesa per circa il 10 – 15% sul totale dello stipendio (peraltro accreditato a singhiozzo) i legali del pool B&Z di ricorsiscuola.it hanno avviato nuovi ricorsi a tutela del personale scolastico. Scopri come aderire al ricorso > Retribuzione Professionale Docente, Recupera Quote Non Riconosciute dal MIUR
Ad esprimersi in merito è stata la Cassazione che ha regolamentato il diritto dei supplenti a ricevere gli emolumenti altresì riconosciuti a docenti di ruolo o ai supplenti con contratti al 30.06 e 31.08.
A conti fatti ad un docente che ha sottoscritto un contratto di supplenza breve non vengono riconosciute le aliquote fissate per legge il cui importo complessivo a seconda della tipologia di grado scolastico (infanzia, primaria, secondaria di primo grado o di secondo grado) incide tra le 150 alle 200 Euro mensili.
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, spettano a tutti senza discriminazioni ed indipendentemente dalla tipologia di supplenza sono quote accessorie comunque spettanti.
A spiegarlo sono gli avvocati Bongarzone e Zinzi di ricorsiscuola.it <Il diritto ad avere in busta paga le quote relative alla CIA ed alla RPD relativamente al personale scolastico impegnato con contratti a termine di qualsiasi durata è stata chiarita dalla Corte di Cassazione e dunque si è palesata l’illegittimità della non attribuzione in busta paga di emolumenti comunque spettanti. Inoltre, anche nel contratto collettivo nazionale è prevista l’erogazione di tali somme anche a tutti gli assunti a tempo determinato senza distinzione temporale. In altre parole come viene garantita la retribuzione professionale ai supplenti con incarico sino al 30 giugno o al 31 agosto, così deve essere riconosciuta per coloro che svolgono supplenze di durata inferiore e non annuale. Vale anche per supplenze minime>
Per far valere il diritto alla corrispondenza delle aliquote relative alla RPD ed alla CIA bisogna presentare opportuno ricorso presso la sezione lavoro del tribunale territorialmente competente. Clicca qui per aderire al ricorso https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/ricorso-retribuzione-professionale-dei-docenti-rpd/
Si. Sono aliquote riconosciute a tutto il personale scolastico. Inoltre gli ATA possono aderire ad ulteriori ricorsi specifici proposti dallo studio legale B&Z come dai seguenti link:
Possono presentare ricorso anche coloro che hanno sottoscritto contratti a tempo indeterminato?
Si, è possibile riscattare quanto dovuto entro un quinquennio dal servizio svolto.