In merito al recupero della Retribuzione Professionale Docenti (RPD), spettante ma non riconosciuta ai docenti che hanno lavorato con incarichi brevi e saltuari, per gli avvocati Bongarzone e Zinzi giunge l’ennesima vittoria dopo la pubblicazione della sentenza da parte dei giudici della sezione lavoro del tribunale di Milano.
La docente, che aveva aderire al ricorso, ha ottenuto la condanna del Ministero a restituire oltre 1500 euro.
La questione della mancata retribuzione della RPD da parte dell’amministrazione centrale e del MI è legata sostanzialmente all’applicazione di normative che di fatto creano un distinguo tra le varie categorie di docenti. Puoi fissare un appuntamento presso le nostre sedi di Milano, Genova, La Spezia, Parma, Roma, Cassino o Isola del Liri per saperne di più.
Alle prime due categorie tale somma sulla basta paga è riconosciuta in automatico ed accreditata sullo stipendio mentre non viene erogata in busta paga ai docenti con contratti di supplenza cosiddetti “Brevi”
Tutti quei contratti che non prevedono una durata sino al 30.06 o 31.08.
La RPD non viene corrisposta neppure ai docenti con incarichi consecutivi che di fatto completano la prestazione sino al termine delle attività.
I casi più evidenti sono:
Proprio la diversificazione della tipologia dei contratti viene considerata discriminate per il riconoscimento della RPD. Nel seguente link una informativa su uno dei ricorsi vinti dallo studio legale B&Z
A tal proposito i Giudici di numerosi Tribunali nonché la Corte di Cassazione, che è il massimo organismo per quanto concerne tematiche di ordine amministrativo, hanno fatto ampia chiarezza nel merito del “contenzioso” tra docenti e Ministero riconoscendo a parità di mansioni il diritto a ricevere la Rpd per ogni tipologia di supplenza e dunque anche nel caso delle supplenze brevi.
L’unica modalità per riscuotere la RPD è proporre un ricorso dinanzi al giudice del lavoro > Retribuzione Professionale Docente, Recupera Quote non Riconosciute dal MIUR
L’arco temporale stimabile è compreso tra i 6 / 8 mesi.
Non devono intercorrere più di 5 anni tra gli incarichi e la presentazione di un ricorso.
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