I docenti che hanno conseguito l’abilitazione all’insegnamento all’estero e che, dopo aver presentato l’istanza di riconoscimento al Ministero dell’Istruzione hanno diritto a conoscere l’esito del procedimento entro 120 giorni. Nel caso in cui dovesse trascorrere, senza risposta, tale termine, è possibile azionare ricorso per obbligare il Miur all’emanazione del decreto di riconoscimento. E’ possibile aderire al ricorso.
L’importanza del ricorso avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione. A cosa serve il ricorso silenzio inadempimento?
Il silenzio della pubblica amministrazione indica il comportamento tenuto dalla P.A. che rimane inerte non rispondendo espressamente ad una richiesta del privato, nonostante il decorso del tempo.
La condotta inerte della Pubblica Amministrazione (nel caso di specie del Ministero dellíIstruzione) crea inevitabilmente una situazione di incertezza.
Tutti coloro che hanno avanzato una specifica istanza hanno diritto allíadozione del provvedimento. Ciò trova conferma nel disposto di cui all’art. 2 del C.P.A., secondo cui “ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
Il soggetto interessato al riconoscimento del titolo estero, dopo che siano trascorsi 120 giorni dalla risposta, ha la facoltà di impugnare il silenzio serbato dal Miur.
In caso di mancata impugnazione del silenzio, trascorsi 12 mesi (1 anno) dal termine ultimo per l’emanazione del provvedimento amministrativo (sia esso di accoglimento o di rigetto dellíistanza di riconoscimento del titolo di abilitazione europeo conseguito all’estero) il privato cittadino non ha alcun potere di incidere sull’emanazione del provvedimento. E’ possibile che il Ministero non emani il provvedimento amministrativo anche per numerosi mesi o anni (come già accaduto).
Dopo il deposito del ricorso silenzio-inadempimento innanzi al competente Tribunale, sarà discussa la causa. I Tribunali, solitamente, stabiliscono che il Miur debba provvedere all’emanazione del provvedimento amministrativo entro 30 giorni.
Trascorso questo termine, in caso di emanazione di un provvedimento di rigetto, sarà necessario impugnare eventuali decreti di rigetto.
Sul punto lo studio legale ha già intrapreso un rapporto di collaborazione, per il caso degli abilitati in Romania, con un docente universitario esperto di Diritto Internazione e diritto comunitario.
Preavviso di rigetto o preavviso di diniego è la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento di una domanda. L’invio del preavviso interrompe i termini per la formazione di un eventuale silenzio assenso.
Il preavviso di rigetto è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990. Tale norma prevede che “nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.
In caso di decorso del termine, successivo al preavviso di rigetto, la P.A. (nel caso di specie, il Miur) provvede poi, in via definitiva pronunciandosi sulla domanda, anche sulla scorta delle specifiche osservazioni presentate dall’interessato o decorso inutilmente il termine assegnato per la presentazione delle osservazioni.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare lo studio a mezzo mail allíindirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com oppure visitare la pagina rivolta al RICORSO SILENZIO INADEMPIMENTO
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