Il servizio militare così come il servizio civile svolto non in costanza di nomina equivale ad una annualità di servizio scolastico. La Corte di Cassazione precisa che quanto interpretato dal MI è illegittimo. Vittoria anche presso il Tribunale di Avezzano per il nostro ricorrente. Aperti i nuovi ricorsi > Ricorso Punteggio Leva Militare
<E’ il riconoscimento di un diritto acquisito dopo ulteriori contenziosi vinti a vantaggio dei propri ricorrenti – la giurisprudenza in tal senso è chiara, specie dopo la pronuncia in merito della Cassazione>
La Corte di Cassazione, infatti, a margine di una specifica sentenza ha chiarito che il servizio di leva o comunque il servizio civile devono essere equiparati ad una annualità di insegnamento (180 gg su singolo anno scolastico). Entrambe le tipologie di servizio sono da considerarsi in toto anche se svolti in un periodo non concomitante con il rapporto di lavoro, ovvero se svolto prima della nomina in ruolo o comunque con il periodo di insegnamento. (Maggiori informazioni al link > Riconosciuto Servizio Militare)
Si è conformata all’orientamento della Cassazione anche il Tribunale di Avezzano con una recentissima vittoria in cui sono stati riconosciuti, al nostro ricorrente, i 12 punti per l’espletamento del servizio militare di leva obbligatorio prestato non in costanza di nomina.
Ma numerose erano state le precedenti vittorie anche presso il Tribunale di Roma Riconosciuto Servizio Militare
La sentenza emessa dalla Cassazione nella scorsa primavera ha suffragato la tesi sostenuta dagli avvocati Bongarzone e Zinzi di RicorsiScuola.it che già in numerosi dibattimenti avevano sostenuto l’evidenza dell’equiparazione del servizio di leva o civile con un’annualità scolastica. In generale lo stesso studio ha avuto numerose sentenze favorevoli per i propri ricorrenti che hanno potuto legittimare il proprio punteggio in graduatoria. Di seguito il link dell’ultimo ricorso vinto al Tar del Lazio per il riconoscimento dell’esatto punteggio
Numerosi docenti che pur hanno avanzato la richiesta all’amministrazione scolastica per riscattare il servizio di leva o civile vedevano respinte le proprie istanze perché l’amministrazione riteneva che potevano essere riconosciuti i 12 punti solo se il servizio fosse stato prestato in concomitanza con quello scolastico, ovvero, in regime di assunzione a tempo determinato o indeterminato.
A fare piena chiarezza sono gli stessi avvocati del poll legale B&Z che hanno chiarito come la Corte di Cassazione abbia disapplicato, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento o comunque alle graduatorie in vigore che regolamentano la chiamata in ruolo o a tempo determinato.
Un concetto che gli stessi Giudici hanno condiviso anche per quanto concerne i concorsi, precisando a margine della sentenza che <Ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro, che è illegittima l’interpretazione data dal Ministero (e confluita nell’art. 6, co. 2 del D.M. 44/2001) secondo la quale si dovrebbe desumere che soltanto il servizio di leva prestato in costanza di rapporto di lavoro potrebbe essere valutato nelle graduatorie scolastiche>
Per avere informazioni circa il ricorso per il riconoscimento dei 12 punti predisposto dal nostro studio legale di ricorsiscuola.it è possibile visitare il link “https://www.ricorsiscuola.it/ricorsi-attivi/leva-militare-ricorso-punteggio/” oppure contattare i recapiti presenti al link > Contatta Ricorsi Scuola
Per le specifiche circa visitare il link dedicato al ricorso > Ricorso Punteggio Leva Militare
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Tutti i docenti, sia di ruolo che precari purché abbiano prestato il servizio civile o servizio di leva obbligatorio non in costanza di nomina.
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il servizio è valido a tutti gli effetti pur non essendo stato svolto in concomitanza con quello scolastico.
Il ricorso sarà presentato nei Tribunali competenti per territorio presso la sezione Lavoro.
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