Gli abilitati all’estero che abbiano conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione in Spagna, Romania, Bulgaria, Cipro, sia sul sostegno che sulla materia, possono inserirsi negli elenchi aggiuntivi delle GPS: la conferma arriva, con senten
E’ quanto deciso dai giudici del TAR del Lazio che hanno esaminato ed accolto diversi ricorsi patrocinati dagli avvocati Bongarzone e Zinzi a favore di un ricorrente abilitato all’estero e non incluso negli elenchi aggiuntivi delle GPS.
Per lo studio B&Z di ricorsiscuola.it giunge così un’altra importante vittoria a riguardo, che segue quella dello scorso autunno come riportato nella news > Vittoria al TAR Lazio per gli Abilitati all’estero.
Il mancato accoglimento della domanda costerà all’amministrazione il risarcimento del danno a favore dei docenti ingiustamente escluso che come stabilito dai giudici dovevano essere inseriti negli elenchi aggiuntivi di prima fascia delle GPS, seppur con riserva in attesa del riconoscimento del titolo. Ma proprio sul riconoscimento del titolo estero, sia su materia che su sostegno l’orientamento giurisprudenziale è chiaramente positivo per tutti i ricorrenti (maggiori informazioni: Titolo acquisito in Romania il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi, anche Immissione in ruolo degli abilitati all’estero)
Infatti, l’amministrazione scolastica, nella fattispecie l’USP di Frosinone e l’USR del Lazio, non hanno accolto l’istanza di inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS dei docenti specializzati sul sostegno ed abilitati presso università rumene e spagnole.
Il Tar del Lazio a margine della sentenza ha palesato l’errata gestione dell’istanza, condannando il MI al reintegro dello stesso docente nell’inserimento con riserva nelle graduatorie provinciali e nella classe di concorso ADSS.
<Il diritto del nostro ricorrente non è stato tutelato dall’amministrazione scolastica – hanno commentato i legali dello studio B&Z – la legislazione in merito fa ampia chiarezza. L’accoglimento del ricorso da parte del TAR ha di fatto evidenziato il diritto dei docenti abilitati all’estero ad essere inseriti negli elenchi aggiuntivi ove l’attestato di qualifica, nel qual caso il termine del percorso abilitante giunga oltre i termini dell’apertura della finestra primaria di aggiornamento delle graduatorie. Nella circostanza gli organi scolastici deputati hanno invece escluso dalla procedura l’insegnante stesso che vedendosi così privato della possibilità di lavorare sarà rimborsato per il mancato guadagno>.
Così si legge in una delle sentenze di merito definitive emesse dal Tar Lazio: “L’Amministrazione ministeriale ha infatti inteso limitare l’applicazione della previsione di cui alla richiamata lett. e), comma 4 dell’art. 7 della Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 esclusivamente agli aspiranti all’iscrizione nelle GPS e non a coloro che avessero maturato tale condizione alllorchè sono state rese possibili le iscrizioni negli elenchi aggiuntivi di cui al successivo D.M. 51 del 2021, ritenendo che, in quest’ultimo caso, dovesse essere intervenuto già il decreto di riconoscimento del titolo estero ai sensi D.lgs. 206 del 2007 e che non fosse sufficiente ai fini dell’iscrizione, sia pure con riserva, la presentazione della mera domanda di riconoscimento. Ritiene il Collegio che siffatta interpretazione restrittiva dell’Amministrazione appaia illegittima per contrasto con quanto previsto con la richiamata disposizione (art. 7, co.1 lett. e) di cui all’O.M. 60 del 2020 di cui il successivo D.M. appare meramente attuativo (art. 10).”
Per l’errata applicazione delle normative in materia di riconoscimento del titolo estero o comunque dell’idoneità dei titolari del titolo abilitante all’insegnamento conseguito in un paese della UE ad essere inseriti nelle graduatorie di riferimento, l’amministrazione sarà costretta a riconoscere al ricorrente i mancati introiti che sarebbero pervenuti ai docenti a seguito dell’immissione nelle graduatorie.
Nello specifico del ricorso vinto dai legali di ricorsiscuola.it emerge che nelle more della ricostituzione delle GPS e delle correlate graduatorie di istituto, è possibile richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia per coloro che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro i termini fissati dal decreto ministeriale di riferimento. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all’estero. La questione che è stata rilevata ed accolta dai giudici del TAR è comune a molti altri giudizi pendenti e riguarda la condizione di coloro che, avendo conseguito l’abilitazione per l’insegnamento all’estero a seguito della presentazione della relativa domanda per il riconoscimento del titolo, hanno chiesto l’iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi delle GPS.
L’Amministrazione ministeriale ha infatti inteso l’accesso alle GPS a quanti avessero il pieno riconoscimento del titolo ritenendo non sufficiente ai fini dell’iscrizione, sia pure con riserva, la presentazione della mera domanda del riconoscimento stesso. Limitando in tal modo l’attività degli stessi docenti.
Per i ricorrenti di ricorsiscuola.it quello odierno è l’ennesimo pronunciamento favorevole, infatti, i legali dello studio B&Z hanno da sempre sostenuto la puntuale equiparazione dei titoli esteri con quelli italiani. Ne sono conferma i numerosi ricorsi vinti che sono valsi i pieni riconoscimenti sia per i titoli abilitanti sulla materia che sul sostegno > Titolo di sostegno acquisito in Romania il Consiglio di Stato accoglie i ricorsi.
Per gli abilitati all’estero inseriti nelle graduatorie di merito del concorso straordinario FIT 2018 grazie all’azione dei legali di ricorsiscuola.it si è aperta la porta del ruolo, altrimenti l’amministrazione scolastica continuava nel procedere all’accantonamento del posto. Dettagli al link > Accantonamento Posto o Immissione in Ruolo per gli Abilitati all’Estero.
Tutti i recapiti sono presenti al link > Contatti Ricorsi Scuola contattando la segreteria legale di ricorsiscuola.it è possibile ricevere ogni informazione.
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