E’ quanto stabilito nella sentenza emessa dai giudici del Tribunale del Lavoro del Tribunale di Milano che hanno ribadito l’inapplicabilità del DL 73/2021 rispetto ai docenti abilitati all’estero ed in attesa di sentenza.
A margine della sentenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito è chiamato a rivedere la posizione del docente: lo stesso si trovava in posizione utile per rispondere ad una convocazione dell’USR Lombardia rispetto ai posti destinati al ruolo per l’anno scolastico 2022 / 2023, sarà l’amministrazione scolastica ad ottemperare alle disposizione dei Giudici integrando il docente cui spetta il diritto di svolgere l’anno di prova.
Per il Professore, assistito dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi dello studio B&Z, pool specializzato in diritto scolastico, si è concretizzata la possibilità di accedere al ruolo in attesa della sentenza definitiva nel merito.
Notevole soddisfazione anche da parte dei legali di ricorsiscuola.it <E’ stata fatta ancora una volta chiarezza sui diritti degli abilitati all’estero e al contempo si è riusciti a garantire il ruolo al nostro ricorrente>.
Ulteriori importanti decisioni sono state assunte dai giudici del Tribunale Regionale del Lazio (maggiori dettagli > Sostegno Romania: Vittoria per gli Specializzati) e dal Consiglio di Stato hanno che esprimendosi a favore degli assistiti dello studio legale B&Z hanno di fatto dichiarato la piena validità dei tioli abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero idonei per insegnare nella scuola pubblica italiana. In altre parole i massimi organi di giustizia amministrativa hanno dichiarati nulli i provvedimenti di diniego attuati per anni dal Ministero dell’Istruzione e riconoscendo la piena validità del solo titolo di specializzazione sul sostegno anche in mancanza della contemporanea abilitazione sulla materia (scopri di più > Il Consiglio di Stato Riconosce la Specializzazione su Sostegno Rumena).
E’ dunque evidenziato da tutti gli organi giudicanti come l’amministrazione scolastica non può valutare il titolo di abilitazione estero non idoneo per essere ammessi nelle GPS.
<Fino alla sentenza definitiva gli abilitati all’estero possono accedere alle graduatorie per le supplenze e se in posizione utile possono aspirare al ruolo – hanno chiarito gli stessi legali del pool B&Z – così come ben precisato in ulteriori sentenze il posto eventualmente spettante ad un docente abilitato all’estero non va accantonato ma l’amministrazione è tenuta alla convocazione ed alla definizione del contratto a tempo indeterminato>.
Seppur con riserva l’inserimento nelle graduatorie di riferimento deve essere garantito a tutti i docenti che hanno sostenuto corsi ed esami finalizzati all’acquisizione del tiolo valido per l’insegnamento.
L’Amministrazione ha interpretato in maniera non corretta il concetto di riserva: gli inserimenti con riserva determinano in capo ai soggetti destinatari della riserva gli stessi diritti dei docenti a pieno titolo con l’unica differenza che in caso di scioglimento negativo della riserva il contratto si intenderà risolto ex lege.
Bisogna proporre ricorso opportuno presso i Tribunali competenti.
E’ possibile contattare lo studio attraverso i recapiti elencati in Contatta Ricorsi Scuola
A favore dei docenti precari lo studio B&Z ha predisposto ricorsi dedicati per il recupero del BONUS DOCENTI e della RpD (ritenuta professionale docenti). I numerosi ricorsi vinti garantiscono ai docenti che hanno svolto anni di precariato il diritto al recupero del Bonus, pari a €500/ annui (scopri le sentenze positive ottenute > il Bonus Docenti Spetta anche agli Insegnanti a Tempo Determinato ) ed al recupero dell’indennità prevista per gli insegnanti a tempo indeterminato o con supplenze annuali
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