La convocazione dell’adunanza plenaria è stata disposta per uniformare le interpretazioni dagli organi giudicanti in merito al riconoscimento dei percorsi abilitanti all’insegnamento conseguiti all’estero ed in particolare in Romania.
Sul punto vi sono però alcuni elementi di tranquillità:
a) all’Adunanza plenaria è stato demandato il compito di valutare se il titolo conseguito all’estero di abilitazione all’insegnamento su materia consenta di svolgere in Romania la professione di docente perché ciò costituisce il presupposto del riconoscimento in Italia.
Nel certificato di valore (adverentia) rilasciato al termine del percorso formativo rumeno si legge testualmente che è riconosciuto il diritto all’insegnamento nella scuola preuniversitaria rumena; conseguentemente anche in quella Italiana.
b) con riguardo al sostegno va precisato che in Romania il percorso si conclude con una certificazione che attesta il livello di qualifica ai sensi della L. 205/36.
La legge romena 1/2011 demanda all’Università il rilascio del certificato che attestino il conseguimento della qualifica professionale per l’insegnamento sul sostegno.
L’art. 13 della Direttiva subordina il riconoscimento del titolo conseguito in uno Stato membro ospitante al possesso di qualifiche professionali attestate dall’autorità competente di tale Stato membro.
In Romania l’autorità competente al rilascio è l’Università.
I certificati in possesso dei docenti che hanno svolto il percorso rumeno su sostegno sono stati rilasciati dall’autorità rumena competente che è, per l’appunto, l’Università.
c) Coloro che hanno già ottenuto il riconoscimento del titolo con espresso provvedimento del Ministero dell’Istruzione non sono interessati dalla futura decisione dell’Adunanza Plenaria;
d) Coloro che hanno già ottenuto una sentenza passata in giudicato (singola o collettiva) di riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania, parimenti non subiranno alcun effetto dalle determinazioni dell’Adunanza Plenaria: ciò in virtù del principio della intangibilità del giudicato che una volta formatosi rende intangibile il contenuto della decisione.
Scrupolo professionale imporrebbe di non lasciare nulla di intentato; in ogni caso è doveroso adempiere all’obbligo di informativa nei confronti degli assistiti proponendo soluzioni ed attività ritenute opportune.
Vista la rilevanza della decisione Plenaria del prossimo 16 novembre da un lato sembra opportuno sollecitare l’attenzione del Collegio sulle argomentazioni a sostegno dall’altro quella di non “appesantire” l’udienza.
In conclusione si sta valutando l’opportunità di predisporre un intervento ad adiuvandum innanzi all’Adunanza Plenaria per sollecitare il pieno riconoscimento in Italia del titolo conseguito all’estero.
E’ certo necessario – hanno chiarito gli avvocati Bongarzone e Zinzi – che in Italia si riconosca in modo sostanziale un percorso di formazione seguito da un cittadino dell’UE presso altro Paese membro dell’UE previa verifica della durata complessiva, del livello e della qualità della formazione: verifica che viene regolarmente effettuata dal Ministero dell’Istruzione che oramai riconosce senza ulteriori contenziosi i titoli su materia acquisiti in Romania.
Lo stesso studio legale di ricorsiscuola.it può vantare numerosi ricorsi vinti sia dinanzi i giudici del TAR del Lazio che del CdS ottenendo il primo riconoscimento in Italia sulla materia con abilitazione in Romania che la prima sentenza favorevole per il riconoscimento del titolo sul sostegno > Vittoria Prima Sentenza in Italia sul Sostegno Romania del TAR Lazio