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Romania: accoglimento pieno su materia nuove motivazioni

Il Tar Lazio accoglie il primo ricorso in Italia relativo al riconoscimento dei titoli di abilitazione su materia a seguito delle “nuove” motivazioni.

Ed invero il Ministero dell’Istruzione precedentemente motivava i provvedimenti di diniego su materia e su sostegno sulla base della Nota Miur 5636/2019.

Tale nota è stata annullata dalla prima sentenza in Italia del 06.02.2020 con una vittoria (maggiori info > Sbloccate le abilitazioni in Romania) a firma degli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone (Leggi di più su dirittiscolastico.it)
Per molti mesi il Ministero dell’Istruzione ha continuato a respingere i titoli rumeni sulla base della stessa nota e il nostro studio ha ottenuto centinaia di vittorie in Tribunale e di riconoscimenti.

Ma da qualche settimana il Ministero dell’Istruzione a fronte di nuove motivazioni aveva respinto le domande avanzate sul riconoscimento dei titoli su materia.
Ebbene il nostro studio legale ha ottenuto la prima sentenza in Italia da parte del Tar Lazio Roma che ha riconosciuto i titoli di abilitazione su materia dopo le nuove motivazioni.
Il Tar continua a riconoscere le istanze di riconoscimento dei cittadini italiani che hanno conseguito, in Romania, il titolo di abilitazione all’insegnamento sulla scorta delle DIrettive comunitarie mai applicate dal Ministero dell’Istruzione.

Ma dopo la sentenza il Ministero è obbligato a riconoscere i titoli di abilitazione in Romania.

Così si legge nella decisione del Tar:

“In particolare, le autorità nazionali sono tenute a valutare il diploma prodotto dalla parte istante, onde verificare“ se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta
nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi. 68 […]
Tale valutazione dell’equivalenza del diploma straniero deve effettuarsi esclusivamente in considerazione del livello delle conoscenze e delle qualifiche che
questo diploma, tenuto conto della natura e della durata degli studi e della formazione pratica di cui attesta il compimento, consente di presumere in possesso del titolare (v. sentenze 15 ottobre 1987, causa 222/86, Heylens e a., Racc. pag. 4097, punto 13, e Vlassopoulou, cit., punto17)” (Corte di Giustizia U.E., 13 novembre 2003, in causa C- 313/01, Morgenbesser, punti 67-68)….”

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