Ministero condannato al risarcimento di quattro annualità per non aver corrisposto la ritenuta professionale docenti ad un insegnante di scuola superiore di secondo grado
Ancora una vittoria che vale il riconoscimento della RPD a favore di un docente neoassunto che prima del ruolo aveva prestato servizio nella scuola pubblica con contratti di supplenze brevi e saltuarie.
L’attuale normativa regolamentare ed il CCNL del comparto scuola, secondo l’interpretazione del Ministero dell’istruzione, non riconoscono la RPD (retribuzione professionale docente) ai docenti che sottoscrivono contratti a termine di supplenze brevi ovvero contratti cd. Covid.
La Retribuzione Professionale Docenti è infatti riconosciuta ai soli docenti di ruolo oltre che a quanti sottoscrivono contratti di supplenza al 30.06 o al 31.08. Stessa cosa accade per il personale ATA: coloro che stipulano contratti di supplenza breve o contratti emergenziali covid non vengono giustamente retribuiti.
E’ palese la disparità di trattamento tra personale a tempo determinato al 30 giugno o 31 agosto e personale che svolge supplenze brevi.
Una normativa che gli avvocati dello studio B&Z hanno ben studiato proponendo numerosi ricorsi avverso tale discriminazione verso i docenti che insegnano con contratti di tipo saltuario o comunque che accettano supplenze brevi.
E le numerose vittorie ottenute per il riconoscimento della RPD hanno di fatto costituito le fondamenta per una precisa linea giurisprudenziale oggetto di valutazione positiva della sessa corte di Cassazione.
Nelle scorse settimane erano stati i giudici della sezione lavoro del tribunale di Cassino ad accogliere il ricorso dei legali di ricorsiscuola.it riconoscendo il diritto della RPD ad un docente che si era rivolto al dinamico pool legale per ottenere il riconoscimento della quota prevista per i docenti (di seguito è riportato il link con le specifiche > Diritto alla RPD anche per i Docenti Precari).
A tale vittoria, solo ultima in ordine temporale, è giunta una nuova affermazione per gli avocati dello studio B&Z che sono riusciti a dimostrare la fondatezza del ricorso presso il tribunale di Pescara. In questa occasione al docente che si era rivolto allo studio legale per riscattare le ritenute maturate durante gli anni del precariato sono state riconosciute tutte le mensilità maturate durante la carriera pre – ruolo derivante dallo svolgimento dell’attività didattica a fronte della sottoscrizione di contratti di supplenza cosiddetti “brevi”.
E’ giunta dunque la condanna per il Ministero dell’Istruzione che ora dovrà attenersi alle disposizioni del Giudice abruzzese e versare la somma delle quote RPD non versate e di cui ha diritto il docente ricorrente. Nelle motivazioni della sentenza anche il dettagliato report delle indicazioni prodotte dai giudici della Cassazione in merito alla RPD dove viene evidenziata la mancata equità di trattamento per quanti, invece, svolgono stesse mansioni con identici doveri.
Nel merito del ricorso e della consolidata esperienza nel settore scolastico gli stessi legali di ricorsiscuola.it hanno chiarito come “già nel 2018 è stato tenuto un articolato dibattimento nel merito della iniquità di trattamento tra docenti rispetto alla RPD. Le nostre vittorie hanno successivamente formato un bagaglio significativo in termini giurisprudenziali e ad oggi il riconoscimento dei nostri ricorsi è di fatto un atto formale”
Ne sono conferma i tantissimi ricorsi vinti dallo studio B&Z a favore dei propri ricorrenti, nel link che segue si riportano alcune delle recenti ed ulteriori vittorie ottenute > Vittoria RPD Tribunale di Milano, L’Aquila e Taranto
E’ un compenso fissato a margine del CCNL e riconosciuto a:
La RPD non è però riconosciuta agli insegnanti che svolgono supplenze di tipo BREVE o SALTUARIE!
I docenti che hanno sottoscritto contratti brevi o comunque non continuativi anche durante uno stesso anno scolastico. Ne sono esempio le supplenze su maternità!
E’ necessario fare ricorso. Scopri come contattando i recapiti presenti al link > contatta Ricorsi Scuola
La RPD non è mai riconosciuta ai docenti con contratti brevi o saltuari anche se gli stessi raggiungono il monte giorni per completare l’annualità scolastica (ovvero i 180 giorni di insegnamento per anno scolastico).
Il ricorso è discusso dinanzi i giudici della sezione lavoro del tribunale territorialmente competente.
La retribuzione professionale docenti ammonta a circa 174 Euro mensili.
Il termine ultimo per accedere al ricorso è fissato in un quinquennio.