La recentissima circolare n. 27 del 06/10/2017 della Ragioneria Generale dello Stato avente ad oggetto “Decorrenza della prescrizione del diritto alla corresponsione degli arretrati stipendiali in caso di ritardo nell’emissione del provvedimento di ricostruzione di carriera” affronta il tema molto delicato del rapporto tra prescrizione e istanza di ricostruzione carriera.
La prescrizione in relazione al diritto alla ricostruzione di carriera viene generalmente suddivisa in due differenti livelli:
a) giuridico, con prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. ;
b) economico, con prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. .
Utile anche rammentare che la l. n. 107/2015 (c.d. “Buona scuola”) canalizza i termini entro cui, durante l’anno scolastico, è possibile presentare al Dirigente scolastico l’apposita istanza di riconoscimento (che, come noto, deve essere presentata dalla parte interessata: dal docente): come noto, dal 01/09 al 31/12 di ciascun anno scolastico.
Come altrettanto noto, dalla data di presentazione dell’istanza, il Dirigente deve emettere apposito decreto in un tempo massimo compreso tra i 30 e i 90 giorni (con data a decorrere dalla presentazione dell’istanza).
La circolare della Ragioneria Generale dello Stato, dunque, sottolinea che, nell’ipotesi di mancata emanazione del decreto entro i termini, sia il diretto interessato a dover far valere i propri diritti avvalendosi di tutti gli strumenti previsti dall’ordinamento nel caso di inerzia della PA.
La Ragioneria dello Stato, dunque, ribadisce il suo orientamento: “in assenza di atti interruttivi, si ritiene che l’interessato abbia diritto a percepire
gli arretrati nei limiti dei soli cinque anni anteriori alla data di emanazione del decreto di inquadramento qualora l’ufficio preposto emani il decreto stesso tardivamente”.
Verrebbero dunque ammessi a pagamento, “nell’ipotesi di tardiva emissione del decreto di ricostruzione di carriera e di mancato atto interruttivo del termine prescrizionale da parte dell’interessato, i soli arretrati relativi al
quinquennio antecedente il decreto stesso”.
Consigliamo a tutti i docenti di contattare il nostro studio all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com non appena inoltrata l’istanza di riconoscimento, onde evitare di perdere diritti legittimi (che si tramutano anche in perdite economiche, a volte rilevanti).
Segnaliamo, inoltre, il nostro ricorso rivolto a docenti di ruolo per il riconoscimento dell’intero periodo degli anni pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera sia ai fini giuridici che economici (clicca qui per ulteriori informazioni).
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