Il servizio prestato presso i CFP deve esser valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali. Lo studio legale ritiene che il d.m. 640/2017 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto tale equiparazione.
Tanto può affermarsi atteso che questi costituiscono un canale parallelo agli Istituti Statali al fine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e tale servizio è già valutato al pari di quello prestato presso gli Istituti Statali nel d.m. 374/2017 ,relativo all’inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente.
Il ricorso ha come obiettivo principale quello di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta discriminatoria perpetrata dal Ministero dell’Istruzione nei confronti del personale ATA rispetto al personale docente.
Il Miur inopinatamente valuta in maniera difforme il medesimo servizio prestato presso i CFP dai detti soggetti.
Per partecipare al ricorso è necessario essere in possesso di documentazione attestante il servizio svolto presso i CFP e domanda di inserimento nella terza fascia delle G.I. valide per le supplenze del personale ATA, correttamente presentata nei modi e nei termini stabiliti dal MIUR.
Il ricorso ha come obiettivo la corretta valutazione del servizio prestato presso i CFP al pari di quello prestato presso Istituti Statali. Tale equiparazione è già stata effettuata in relazione alle graduatorie di terza fascia del personale docente, poiché anche i corsi tenuti dai detti centri garantiscono l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione.
Lo studio legale proporrà un ricorso singolo innanzi al Tribunale del Lavoro.
Il ricorso è rivolto al personale ATA, che in occasione della presentazione della domanda d’inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, illegittimamente si è visto negare il riconoscimento del servizio prestato presso i CFP.
LE ADESIONI SONO APERTE
L’adesione al ricorso ha un costo di euro 450,00 comprensivi di Iva e Cpa, oltre al costo del contributo unificato, pari ad euro 259,00 (il costo del contributo unificato va corrisposto soltanto nel caso in cui il reddito familiare del ricorrente e dei familiari conviventi superi la cifra di euro 34.810,772).
E’ prevista una scontistica per coloro che sono iscritti all’associazione “Consulenza Scuola”.
N.B. Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso e lo studio legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della documentazione nei termini richiesti.
In caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare il ricorrente alla refusione delle spese legali nei confronti del MIUR: in altre circostanze, in caso di rigetto, le spese sono state compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile a priori escludere tale eventualità.
Avv. Antonio Rosario Bongarzone
Avv. Paolo Zinzi
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