Infatti, a seguito dell’ Avviso 5636, pubblicato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 02.04.2019 avente ad oggetto le indicazioni da seguire relative al riconoscimento dei titoli di abilitazione all’insegnamento, conseguiti in Romania, si rendono necessari alcuni chiarimenti.
In via preliminare ricordiamo che lo Studio legale B&Z di ricorsiscuola.it ha già attivato numerosi ricorsi contro il silenzio serbato dall’Amministrazione in merito alle istanze di omologazione dei titoli conseguiti all’estero: i ricorsi sono stati accolti ed all’esito degli stessi sono stati nominati Commissari ad acta esterni all’Amministrazione che esamineranno singolarmente le posizioni: ciò fa ben sperare.
Le attività intraprese sono inoltre valutate e ponderate con il qualificante conforto del Prof. Giancarlo Scalese dell’Università di Cassino cattedratico di Diritto Internazionale.
Le iniziative in favore degli abilitati all’estero, non si sono fermate qui: il Consiglio di Stato ha già decretato, accogliendo un nostro ricorso, l’inserimento nella 2a fascia aggiuntiva delle Graduatorie di Istituto degli abilitati all’estero in attesa di riconoscimento del titolo.
Ma veniamo alla “nota”.
L’Avviso 5636 del 02.04.2019, afferma che “..le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei certificati di conseguimento della formazione psicopedagogica sono da considerarsi rigettate..”.
L’avviso non è un provvedimento di rigetto dell’istanza in senso tecnico ma una decisione del Direttore Generale del Miur che, certo con buona probabilità, sarà posta alla base dei successivi decreti di rigetto di similari posizioni.
Il primo passo, dunque, è certamente l’impugnazione della nota.
Le motivazioni del nostro ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, saranno semplici: un titolo che consente lo svolgimento della professione di docente in Romania, Spagna o Francia, deve consentire lo svolgimento della professione anche in Italia.
Le direttive comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE consentono di affermare che le richieste del Ministero dell’Istruzione sono illegittime.
Inoltre, l’Avviso del Direttore Generale del Miur, richiama il parere del CIMEA: lo studio è in possesso di ulteriore documentazione ufficiale delle Autorità Rumene che consente di superare quanto diversamente stabilito.
La nota, da ultimo, appare illegittima anche laddove stabilisce che “…I titoli denominati “programululi de studii psicopedagogice, Nivelul I e Nivelul II” conseguiti da cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate..”.
Il Miur evidentemente dimentica che il TAR Lazio ha già chiarito con espressa ordinanza che “….la richiesta da parte del Miur ai ricorrenti di “regolare attestazione della competente Autorità in Romania sul valore legale della formazione posseduta ai sensi della direttiva comunitaria si profila extra ordinem e non contemplata dal d.lgs. n. 206/2007…”.
Il principio di diritto è cristallino è, quasi certamente, supererà anche il vaglio del Consiglio di Stato.
Il ricorso ha come obiettivo: l’annullamento della nota Ministeriale 5636/2019.
Lo studio legale proporrà un ricorso straordinario innanzi al Presidente della Repubblica. Si sottolinea che la tempistica per la definzione del giudizio è caratterizzata da tempistiche più elevate rispetto ad un ordinario ricorso al Tar.
Il ricorso è rivolto a tutti coloro che hanno conseguito, in Romania e in Bulgaria, un titolo che consenta lo svolgimento del ruolo/professione di docente nello Stato membro.
E’ possibile aderire al ricorso entro il 20.07.2019 (data di ricezione della raccomandata
Il costo del ricorso è pari ad euro 150,00.
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N.B. Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso e lo studio legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della documentazione nei termini richiesti.
In caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare il ricorrente alla refusione delle spese legali nei confronti del MIUR: in altre circostanze, in caso di rigetto, le spese sono state compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile a priori escludere tale eventualità.
Avv. Antonio Rosario Bongarzone
Avv. Paolo Zinzi
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