Il nostro studio, dopo attenta riflessione e approfondito studio della vicenda, ha individuato un percorso per superare l’illegittima statuizione contenuta nell’art. 7, lett “e” dell’Ordinanza Ministeriale 112 del 06.05.2022.
Invero, l’art. 7 lettera “e” dell’O.M. 112/2022 (leggi Ordinanza O.M. 112/2022) afferma che “L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure” è certamente illegittimo.
Abbiamo già chiarito i motivi dell’illegittimità della normativa (scopri di più > Illeggittimo non convocare gli Abilitati all’Estero inseriti in GPS con riserva)
In via precauzionale riteniamo utile avviare i ricorsi innanzi al Tar Lazio al fine di non pregiudicare, in alcun modo, la posizione di ognuno.
Riteniamo indispensabile impugnare l’ordinanza in quanto le disponizioni ministeriali non consentono la stipula di contratti a tempo determinato in favore dei docenti abilitati all’estero.
In precedenza, sono stati accolti, anche ai fini dell’immissione in ruolo, i ricorsi per tutti coloro che erano inseriti con riserva e non avevano ottenuto la stipula di contratti anche a tempo indeterminato (maggiori informazioni > Vittoria la riserva consente di stipulare contratti da GPS anche di ruolo)
Per sciogliere la riserva ed ottenere il riconoscimento del titolo estero e, dunque, per tutti coloro che hanno presentato istanza di riconoscimento del titolo consigliamo di procedere con il ricorso sul RICORSO SILENZIO INADEMPIMENTO.
Il ricorso ha come obiettivo:
il diritto dei docenti abilitati all’estero inseriti in 1a fascia Gps di stipulare contratti a tempo determinato.
In ragione dell’incertezza giurisprudenziale esistente anche in ordine alla ammissibilità dei ricorsi collettivi, abbiamo attivato sia ricorsi singoli che collettivi.
Il ricorso individuale proposto innanzi al Giudice Amministrativo (Tar), in caso di ritenuta giurisdizione del giudice ordinario, potrà essere riassunto innanzi al Giudice del Lavoro.
Nel caso di adesione al ricorso collettivo, in ipotesi di ritenuta giursidizione del Giudice ordinario, sarà necessario conferire nuovo mandato professionale.
Le adesioni sono aperte sino al 10.06.2022.
Ricordiamo che per proporre ricorso innanzi al Tribunale amministrativo (RICORSO TAR) vi è un termine decadenza le di 60 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale: pertanto per procedere con il ricorso sarà indispensabile far recapitare presso una delle nostre sedi il plico completo contenente tutta la documentazione per aderire al ricorso entro e non oltre 40 giorni dal 06.05.2022.
L’adesione al ricorso al TAR collettivo ha un costo di euro 200,00.
L’adesione al ricorso al Tar singolo ha un costo di euro 1850,00 comprensivi di euro 650,00 di contributo unificato in quanto non è possibile beneficiare dell’esenzione del contributo unificato per motivi di reddito.
Per ulteriori informazioni, si prega di inviare una mail all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com inserendo come oggetto “RISERVA ABILITATI ROMANIA” oppure contattare il numero 07761828062.
Avv. Antonio Rosario Bongarzone
Avv. Paolo Zinzi
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