Si ricorda che sono aperte le adesioni anche per il ricorso innanzi alla Tribunale Amministrativo > Apri il Ricorso Collettivo 24 Mesi Ata
Il personale Ata che ha prestato almeno 24 mesi di servizio presso la scuola paritaria è escluso dai concorsi relativi alle graduatorie permanenti Ata. Ancora discriminati i lavoratori delle scuole paritarie che non possono partecipare ai concorsi per l’inserimento nelle graduatorie Ata 24 Mesi. Possono aderire al ricorso sia coloro che abbiano 24 mesi nella scuola paritaria, sia 24 mesi servizio misto scuola statale e paritaria.
I Tribunali Amministrativi ed i Giudici del Lavoro continuano a riconoscere > vedi vittoria sulle scuole paritarie il servizio prestato nelle scuole paritarie alla pari di quello prestato nella scuola Statale. A seguito delle recenti vittorie in Tribunale, lo studio legale Bongarzone-Zinzi di ricorsiscuola.it ha deciso di aprire un nuovo ricorso collettivo per ottenere l’inserimento nelle graduatorie permanenti Ata.
Il Ministero dell’Istruzione continua a negare, illegittimamente, il diritto di tutto il personale Ata (Assistenti Amministrativi, Assistenti tecnici, Collaboratori scolastici etc.) con 24 mesi di servizio nelle scuole paritarie all’inserimento nelle graduatorie permanenti Ata.
Infatti, i bandi di accesso al concorso per l’accesso alle graduatorie permanenti Ata prescrive quale unico requisito quello dello svolgimento dei 24 mesi di servizio nella scuola statale.
La disposizione dei bandi di concorso si appalesa in contrasto con la normativa primaria che ha inteso equiparare la scuola paritaria a quella statale e, conseguentemente, in contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e di accesso al pubblico impiego.
Ma lo studio ha rilevato ulteriori illegittimità che saranno oggetto del ricorso: il servizio prestato nella scuola paritaria vale la metà rispetto a quello prestato presso la scuola statale.
Sarà, pertanto, necessario adire il Tribunale per superare tale illegittimità proponendo un ricorso giudiziale.
Per partecipare al ricorso è necessario inviare domanda di inserimento nelle Graduatorie permanenti Ata (Scarica > Modello Domanda Graduatorie) nei termini e modalità specificamente indicati dall’Ufficio Scolastico Regionale di riferimento. La domanda, debitamente compilata, sottoscritta ed inoltrata all’Ufficio Scolastico di riferimento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o P.E.C.
N.B. Occorre effettuare una copia della domanda inviata avendo cura di conservare la copia dell’invio della domanda e la ricevuta di consegna (tali documenti devono essere consegnati allo studio in fase di adesione al ricorso).
Qualora siano scaduti i termini lo studio consiglia di inviare ugualmente la domanda “link alla domanda” di partecipazione al concorso 24 mesi Ata.
Di seguito sono indicati i riferimenti dei vari Uffici Scolastici Regionali che hanno pubblicato il bando:
Il ricorso ha come obiettivo la partecipazione al concorso per l’inserimento nelle graduatorie Ata permanenti.
Lo studio legale proporrà un ricorso innanzi al Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro competente.
Il ricorso è rivolto al personale Ata che abbia maturato almeno 24 mesi di servizio presso la scuola paritaria ovvero 24 mesi complessivi tra scuola statale e scuola paritaria in uno dei seguenti profili:
LE ADESIONI SONO APERTE
L’adesione al ricorso ha un costo di euro 500,00 comprensiva di Iva e Cpa comprensivo del primo grado innanzi al Tribunale adito oltre al costo del contributo unificato pari ad euro 259,00 (tale ultima cifra va corrisposta soltanto nel caso in cui il nucleo familiare del ricorrente comprensivo di quello dai familiari conviventi sia superiore ad euro 34.107,87)
COMPILA IL FORM CON I TUOI DATI
N.B. Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso e lo studio legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della documentazione nei termini richiesti.
In caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare il ricorrente alla refusione delle spese legali nei confronti del MIUR: in altre circostanze, in caso di rigetto, le spese sono state compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile a priori escludere tale eventualità.
Avv. Antonio Rosario Bongarzone
Avv. Paolo Zinzi
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