Dopo la vittoria in Consiglio di Stato sugli abilitati all’estero, inseriti in seconda fascia, lo studio legale Bongarzone-Zinzi ha deciso di aprire un nuovo ricorso in favore degli abilitati all’estero.
Tutti i docenti che hanno partecipato al concorso straordinario riservato ai docenti “abilitati” indetto con DDG 85/2018, che sono stati ammessi con riserva e che hanno superato le prove concorsuali, hanno diritto alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato ed al risarcimento del danno se non sono stati convocati per la sottoscrizione dei contratti individuali.
Infatti l’ammissione “con riserva” al concorso ed il successivo inserimento nelle Graduatorie Regionali di Merito determina, senza alcun dubbio, l’obbligo per il Miur di convocare il docente e procedere alla stipula del contratto di lavoro.
La dicitura “con riserva” consente al MIUR di risolvere il contratto in caso di esito negativo della decisione di merito ma lascia del tutto inalterato l’obbligo a carico dell’amministrazione di procedere alla stipula del contratto di lavoro secondo l’ordine della graduatoria.
Anche chi è inserito nelle graduatorie di merito con riserva, in quanto abilitato all’estero prima del 31 maggio 2017, può egualmente proporre ricorso per il risarcimento del danno subito in ragione della mancata convocazione.
Il ricorso ha come obiettivo la richiesta giudiziale di stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato con l’Amministrazione ed il contestuale risarcimento del danno.
L’inserimento con riserva nelle graduatorie regionale di merito non autorizza il Miur ad omettere la convocazione.
Lo studio legale proporrà un ricorso singolo o collettivo innanzi all’Autorità giudiziaria competente.
Il ricorso è rivolto a docenti che:
LE ADESIONI SONO CHIUSE
L’adesione al ricorso ha un costo di euro 650,00 comprensiva di Iva e Cpa oltre ad un compenso ulteriore pari ad euro 350,00 soltanto in caso di esito positivo del giudizio oltre al costo del contributo unificato pari ad euro 259,00 in caso di ricorso innanzi al Giudice del Lavoro e di euro 325,00 in caso di ricorso innanzi al Tar per l’impugnazione del calendario delle convocazioni (tali importi non sono dovuti qualora il ricorrente abbia un reddito familiare comprensivo di quello dei familiari conviventi inferiore ad euro 34.107,72 euro).
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N.B. Il mancato invio di tutta la documentazione determina l’impossibilità di procedere al ricorso e lo studio legale è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di mancato invio della documentazione nei termini richiesti.
In caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare il ricorrente alla refusione delle spese legali nei confronti del MIUR: in altre circostanze, in caso di rigetto, le spese sono state compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile a priori escludere tale eventualità.
Avv. Antonio Rosario Bongarzone
Avv. Paolo Zinzi
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