Ricorso al giudice del lavoro avverso la mancata valutazione, ai fini giuridici, del servizio prestato nelle scuole paritarie, regionali e comunali.
I MOTIVI DEL NOSTRO RICORSO:
Il docente che ha prestato servizio pre-ruolo presso scuole paritarie, ha diritto al riconoscimento, ai fini della mobilità, degli anni di ruolo prestati presso istituzioni scolastiche parificate.
Numerosi Tribunali hanno aderito all’impostazione dei ricorrenti che vedevano la propria posizione postergata rispetto a quella di altri docenti che avevano prestato un numero di anni di servizio nel complesso inferiore, ma superiore soltanto nelle scuole statali.
La tesi, che rappresenta oramai un principio giuridico consolidato, permette di riconoscere gli anni di pre-ruolo, ai fini giuridici, del servizio pre-ruolo prestato presso scuole facenti parte del medesimo servizio pubblico offerto dallo Stato.
I vantaggi di aderire al ricorso, si sostanziano nella possibilità di ottenere il riconoscimento di ulteriore punteggio per ogni anno di servizio prestato presso scuole paritarie di ogni ordine e grado.
Le disposizioni del contratto collettivo nazionale e le tabelle di valutazione dei titoli e le consequenziali “Note Comuni” allegate ai vari CCNL, risultano contrastare con i principi di parità di trattamento e buon andamento della pubblica amministrazione.
L’accoglimento del ricorso determina effetti immediati anche in riferimento al punteggio maturato da ciascun docente.
CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO:
Il ricorso è rivolto al personale docente ed Ata che abbiano prestato servizio pre-ruolo presso scuole paritarie che non sia stato riconosciuto dalla scuola pubblica ai fini giuridici.
Prima di poter procedere con l’avvio della procedura giudiziaria sarà necessario che il docente o personale Ata abbiano preventivamente inviato all’Ufficio Scolastico ed al Ministero la richiesta di riconoscimento dei servizi (protocollata dall’Ufficio ovvero inviata a mezzo raccomandata a/r).
N.B. ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
Nel caso in cui il tuo reddito sommato a quello dei familiari con te conviventi ex art. 76 D.P.R. 15/2002 non sia superiore ad € 34.585,23 relativamente all’ultimo anno per il quale hai presentato la dichiarazione dei redditi, non dovrai nemmeno sostenere il costo del contributo unificato per l’iscrizione a ruolo della causa.
In caso di esito negativo del ricorso, il Tribunale potrebbe condannare il ricorrente alla refusione delle spese legali nei confronti del MIUR: in altre circostanze, in caso di rigetto, le spese sono state compensate visti i precedenti giurisprudenziali favorevoli, ma non è possibile a priori escludere tale eventualità.
Per ulteriori informazioni, si prega di inviare una mail all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com .
Avv. Antonio Rosario Bongarzone
Avv. Paolo Zinzi
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