Le sentenze continuano a dare ragione alle motivazioni presentate dai legali dello studio B&Z relativamente al mancato accredito della retribuzione professionale per i docenti che hanno ricevuto incarichi di supplenza. Analogamente gli avvocati che si occupano di diritto scolastico e diritto dell’istruzione e che curano la parte legale di ricorsiscuola.it stanno promuovendo ulteriori ricorsi a tutela del personale scolastico precario a partire dalla richiesta di risarcimento danni per quanti hanno svolto incarichi di supplenza breve e saltuaria.
Anche ai docenti e personale Ata che hanno svolto supplenze covid, il Ministero dell’Istruzione non corrisponde la quota della retribuzione professionale docente (174 euro mensili) o la Cia (compenso individuale accessorio)!
In particolare, la RPD non viene riconosciuta agli insegnanti che ottengono nomine su supplenze brevi o saltuarie di cui è un classico esempio la supplenza in sostituzione di una insegnante titolare che usufruisce della maternità. In tal caso, vengono attribuite una serie di periodi di supplenze, che generalmente possono coprire anche l’intero anno scolastico, ma al docente supplente vengono fatti sottoscrivere contratti a cadenza mensile o bimestrale seguendo di fatto i certificati che la titolare inoltra alla segreteria scolastica. In tal caso la supplenza rientra nella casistica di “breve o saltuaria” e non annuale, così al supplente non vengono riconosciute determinate retribuzioni altrimenti spettanti come la RPD (retribuzione professionale docente).
Allo stato di fatto e secondo criteri ormai consolidati della giurisprudenza è possibile presentare ricorso al Giudice del Lavoro Retribuzione Professionale dei Docenti e richiedere l’attribuzione delle mancate quote rientranti nella retribuzione professionale docenti nota con l’acronimo RPD.
Calcolato su una base lavorativa costituita dal massimale di ore previste (il monte ore varia a seconda della tipologia di grado di istruzione: 24 scuola dell’infanzia, 22 scuola primaria, 18 per le scuole superiori di primo e secondo grado) e per un periodo di quattro settimane si possono recuperare circa 174 € per ogni mese di supplenza.
Il Ministero dell’Istruzione riconosce tale quota:
Il mancato riconoscimento delle quote RPD e del compenso individuale che il MI non attua appare perlomeno iniquo verso il corpo docente che con contratti di supplenza ha comunque svolto le stesse mansioni del docente assente.
In merito al mancato riconoscimento della RDP a favore dei docenti precari si è espressa la Corte di Cassazione. I Giudici della Corte, a fine del 2019, hanno emesso una specifica sentenza che chiarisce come il mancato riconoscimento della RPD è:
Il provvedimento della Cassazione riconosce il diritto del personale non di ruolo alla retribuzione professionale docenti. A conti fatti al l personale precario sono stati negati circa € 140 lordi per ogni mese di servizio prestato con contratti di supplenza breve.
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta all’aumentare dei contagi al Covid 19, ricorsiscuola.it ha promosso una serie di interventi tali da permettere ogni contatto con l’utenza anche attraverso videoconferenze o comunque tramite tutte le forme di comunicazioni attive a distanza (di seguito il link dei contatti https://www.ricorsiscuola.it/contatti/ )
Si potrà agire dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale territorialmente competente.
Per richiedere l’accertamento del diritto a percepire la RDP e i compensi accessori relativamente al servizio prestato in regime di supplenze brevi o saltuarie. Il ricorso è l’unica modalità per recuperare tali somme.
Il ricorso può essere presentato entro cinque anni dalla data del servizio svolto indipendentemente se al momento della sottoscrizione del ricorso sia di ruolo o meno. Scopri i dettagli del ricorso al link > Ricorso Retribuzione Professionale dei Docenti RDP.
Lo studio B&Z permette ai propri clienti di partecipare al ricorso in maniera gratuita qualora ci si trovi nella condizione di usufruire del patrocinio a spese dello stato > Ricorso Gratuito con il PROBONO