I docenti cancellati dalle Gae che non abbiamo tempestivamente presentato domanda di permanenza o aggiornamento della loro posizione nei termini previsti, conservano il diritto ad esservi reinseriti nei successivi aggiornamenti. La giurisprudenza pacificamente reinserisce i docenti depennati.
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con il D.M. 506/2018 ha disposto le modalità di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017, prorogate per l’a.s. 2018/2019 per il successivo triennio.
Tuttavia, il decreto in esame non prevedeva alcuna possibilità di reinserimento nelle GAE né alcuna modalità di presentazione della relativa domanda, per i cd. “depennati” ovvero per coloro che erano stati precedentemente cancellati poichè non avevano provveduto alla presentazione della domanda di permanenza/aggiornamento della propria posizione nei termini stabiliti. > Scopri di più Reinserimento in Gae Docenti Cancellati
Conseguentemente, secondo la tesi del Miur, gli insegnanti che erano già inseriti in Gae e che non avevano presentato domanda di permanenza/aggiornamento, perdevano definitivamente il diritto al reinserimento nella graduatoria e fascia di appartenenza.
Ma in Tribunale le cose stanno andando diversamente!
Tale situazione era evidentemente ingiusta, in quanto escludeva in modo irreversibile i docenti dalle Gae a fronte di una loro mera inerzia, che avrebbe ben potuto esser giustificata da circostanze temporanee e non da una definitiva perdita di interesse.
Inoltre, tale impossibilità si poneva in contrasto con le norme che disciplinano il procedimento legislativo per il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di quanti per uno o più anni non hanno dimostrato interesse a permanervi.
Il Tar Lazio, con sentenza n. 10867/2018, ha annullato il suddetto decreto in relazione a tale illegittima statuizione.
E’ stato così sancito il diritto di tutti i ricorrenti precedentemente inseriti nelle Gae ed ingiustamente cancellati per mancato aggiornamento della propria posizione ad ottenere il reinserimento con conservazione del proprio punteggio, qualora in occasione dell’ultimo aggiornamento questi abbiano presentato tempestivamente domanda di reinserimento.
Ciò conformemente a quanto statuito dal Consiglio di Stato con una recente decisione.
In particolare, è stato affermato il principio secondo cui dalla trasformazione delle antiche graduatorie permanenti in Gae, non deriva alcuna preclusione al reinserimento nelle medesime dei docenti che vi erano precedentemente iscritti di diritto e che, a causa di omessa presentazione della domanda di aggiornamento, ne siano stati esclusi.
Tali docenti, prosegue il Collegio, conservano il diritto ad essere reinseriti nelle Gae in occasione di successivi aggiornamenti, a seguito di nuova domanda tempestivamente presentata con conservazione del punteggio già ottenuto.
A tal proposito, lo studio legale ha predisposto specifico ricorso > scopri di più Ricorso reinserimento docenti depennati Gae, che si propone quale obiettivo di ottenere il reinserimento nelle graduatorie ad esaurimento di tutti i docenti, illegittimamente esclusi, che abbiano presentato tempestiva istanza d’inserimento entro il 9 luglio 2018.
Per info contattare a mezzo mail lo studio legale all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com
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