I docenti precari ed il personale Ata precario che hanno sostenuto nella propria carriera supplenze, cosiddette brevi e saltuarie, hanno diritto a recuperare una quota mensile relativa alla retribuzione professionale docenti (RPD) ovvero, nel caso degli Ata, al compenso individuale accessorio.
Tale quota è riconosciuta dal Ministero dell’istruzione solo ai docenti di ruolo ed ai supplenti con contratti annuali (cioè con contratti al 30/06 ed al 31/08) ma non a quanti hanno svolto la propria opera professionale in scuole statali con incarichi di supplenze brevi. E’ tipico il caso di una supplenza su “maternità” o comunque per assenza del docente titolare per malattia (generalmente prolungate a spezzoni).
Appare evidente che il trattamento economico messo in atto dal MI è iniquo per gli insegnanti precari nonostante gli stessi hanno ricoperto le stesse mansioni del docente assente.
Per presentare ricorso è sufficiente seguire le istruzioni di cui al link: Ricorso Retribuzione Professionale dei Docenti e Personale ATA
Entrando nello specifico è bene precisare il valore delle retribuzioni non concesse ammontano a circa 1700 Euro per il periodo riferito all’intero anno scolastico (da Ottobre a Giugno)
La quota RDP (retribuzione professionale docenti) pari a circa 174 euro mensili
Il compenso individuale accessorio
Queste quote vengono invece corrisposte, oltre ai docenti di ruolo, anche ai supplenti con contratti annuali ovvero con incarichi sino al termine delle lezioni o su posto vacante che si è reso disponibile ad inizio anno scolastico.
Ad intervenire in merito al mancato riconoscimento della RDP in favore dei docenti precari è stata la Corte di Cassazione con specifica sentenza del dicembre 2019. Nella sentenza è chiaramente esplicato come è illegittimo il non riconoscimento della RDP oltre che segnalato come l’operato del Ministero dell’Istruzione è in violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70.
Il provvedimento della Cassazione, dunque, riconosce al personale non di ruolo l’equiparazione della retribuzione con il personale stabilizzato. Al personale precario, difatti, sono stati negati circa € 140 lordi per ogni mese di servizio.
Con oltre 750 ricorsi vinti (Info specifiche al link https://www.ricorsiscuola.it/chi-siamo/ ) gli avvocati Bongarzone e Zinzi ed il personale specializzato di ricorsiscuola.it sono pronti a seguire il ricorrente in ogni fase del ricorso.
Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta all’aumentare dei contagi al Covid 19, ricorsiscuola.it ha promosso una serie di interventi tecnici tali da permettere ogni contatto con l’utenza anche attraverso videoconferenze o comunque tramite tutte le forme di comunicazioni attive a distanza (Contatta Ricorsi Scuola)
Presso quale Tribunale si può presentare ricorso?
Tutti i docenti e personale Ata precario della scuola potranno agire dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale territorialmente competente.
Qual è l’obiettivo del ricorso?
L’accertamento del diritto a percepire la RDP e i compensi accessori anche in favore del personale precario.
Chi può partecipare al ricorso?
Se sono un docente di ruolo o collaboratore scolastico o assistente amministrativo di ruolo, posso attivare qualche ricorso?
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