Il Ministero dell’Istruzione condannato al risarcimento della CIA e della RPD per ogni mensilità di lavoro effettuato presso la scuola statale. Con due distinte sentenze emesse a favore dei ricorrenti di ricorsiscuola.it dal Giudice del lavoro dei Tribunali di Busto Arsizio e Lecce è stato riconosciuto il diritto dei supplenti a percepire le indennità previste per il personale scolastico a tempo indeterminato o con contratti al 30.06 o al 31.08
In particolare, presso il tribunale di Busto Arsizio è stata discussa la causa con la quale un assistente amministrativo, che aveva svolto servizio in qualità di supplente ed assunto con il cosiddetto “contratto covid”, assistito dagli avvocati dello studio B&Z, avanzava la richiesta di accredito del Compenso individuale accessorio (CIA) non versato dall’Amministrazione. Con la sentenza emessa nei giorni scorsi i Giudici del Lavoro del Tribunale lombardo hanno accolto le motivazioni condannando il Ministero dell’Istruzione a corrispondere il compenso individuale accessorio (CIA) per ogni mensilità di lavoro prestato dallo stesso ricorrente nella scuola pubblica.
Analoga sentenza è invece stata emessa dal tribunale di Lecce ove i giudici del lavoro hanno esaminato il ricorso presentato dagli avvocati Bongarzone e Zinzi con il quale si chiedeva il riconoscimento della RPD a favore di una docente che aveva svolto supplenza con contratti a tempo determinato del tipo “breve e saltuaria”. L’accoglimento del ricorso è valso la condanna del Ministero al risarcimento della quota relativa alla ritenuta professionale docente per ogni mensilità di servizio prestato nella scuola pubblica.
Per i legali dello studio B&Z le sentenze stanno a significare <la piena equiparazione dei contratti di supplenza “breve e saltuaria” con i contratti a tempo indeterminato e con quelli cosiddetti “sino al termine delle lezioni” o su “posto vacante e disponibile”. In effetti si evince che non deve essere diversificato un contratto rispetto alle mansioni che comunque si vanno a svolgere. A sostenere la tesi dei Giudici che hanno accolto i ricorsi anche una chiara indicazione della Corte di Cassazione con la quale si chiarisce il ruolo di ciascun operatore scolastico indipendentemente dalla formulazione di contratti con cui viene esplicato>.
I casi più comuni di supplenze cosiddette “brevi e saltuarie” sono quelle assegnate su maternità o con contratto COVID e dunque un contratto in organico d’emergenza, in questi casi, pur essendo in essere una supplenza che copre l’intera annualità, il Ministero dell’Istruzione non riconosce le indennità previste per il personale di ruolo o con contratto annuale.
Lo studio legale B&Z di ricorsiscuola.it ha da sempre sostenuto la non equità di trattamento tra operatori dello stesso comparto ottenendo vittorie a garanzia dei diritti del personale scolastico come riportato nel link > Vittoria RPD Tribunale di Milano, L’Aquila e Teramo
Ai docenti spetta da contratto la RPD, che è la Ritenuta Professionale Docenti ed influisce sul cedolino stipendiale per 174 euro / mese. Partecipa al Ricorso Retribuzione Professionale Docenti (RPD)
Al personale ATA è riconosciuto il CIA (Compenso Individuale Accessorio), è l’indennizzo a favore del personale scolastico inquadrato come ATA ed è quantificata in circa 85 euro / mese.
La RPD o la CIA è riconosciuta al personale scolastico di ruolo ed a quanti sottoscrivono un contratto annuale ovvero al 30.06 o al 31.08. Tali compensi sono attribuiti direttamente in busa paga.
Un lavoratore del comparto scuola che è stato individuato quale destinatario di un contratto in organico d’emergenza (ovvero con Contratto COVID) ha sottoscritto un contratto che giuridicamente è stato formalizzato a supporto di una supplenza breve e saltuaria ma che in effetti è stato esteso fino al termine delle lezioni, garantendo anche il completamento dell’annualità, ma allo stesso non ne riconosce lo “status” d’accesso agli indennizzi.
L’unica modalità per recuperare i mancati accrediti della RPD o della CIA è produrre opportuno ricorso per rivendicarne il diritto.
Entro cinque anni. Superato tale termine non è possibile ricorrere per rivendicare il diritto alla RPD o alla CIA.
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