La differenza tra le competenze dei docenti assunti a tempo determinato, i c.d. precari, e i docenti di ruolo sono solo formali.
Il metodo utilizzato per valutare le competenze degli insegnanti è ormai interamente sostanziale.
Con sempre minore stupore si abbandona l’illegittimo computo di anzianità che prevede la valutazione integrale solo dei primi quattro anni ammettendo il parziale riconoscimento dei successivi (2/3 per i fini giuridici e 1/3 per i fini economici).
Sebbene in passato il vaglio del giudice sia stato ancorato ad un aspetto puramente formale relativo al contratto di lavoro e non alle effettive competenze del docente, ormai la giurisprudenza è abbastanza concorde e pacifica nel valutare il dato sostanziale in maniera obiettiva.
I docenti che iniziano a lavorare perché assunti in base ai titoli hanno le stesse competenze di quelli assunti per concorso.
La giurisprudenza maggioritaria è pacifica benché la famosissima sentenza Motter abbia spento gli animi per un fugace momento.
Una sentenza ambigua che in linea di principio dispone la diversità di trattamento e valutazione del servizio – in ossequio alla clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato – e che però salva la eventuale divergente motivazione fornita del giudice di merito qualora questa vada a basarsi su criteri oggettivi.
In ossequio alle svariate sentenze della CGUE si conferma l’impossibilità di s-valutare de plano le competenze dei docenti assunti a tempo determinato; viene lasciata sovrana la discrezionalità del giudice nazionale.
La Suprema Corte di Cassazione sta riconoscendo il diritto alla progressione stipendiale in favore dei docenti a tempo determinato e non esclude che ciò possa comportare anche il pieno riconoscimento ai fini giuridici della carriera.
Cass. 06 luglio 2018, n. 17913 impone “…di riconoscere le anzianità di servizio maturate al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato … sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati Ccnl che … commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, dopo l’inattesa sentenza cd. Motter del 20 Settembre 2019, ha nuovamente riconosciuto il diritto dei precari ad ottenere lo stesso trattamento salariale.
Infatti, con la sentenza del Giugno 2019, la Corte Ue in un contenzioso avente ad oggetto l’integrazione salariale di un docente spagnolo, non solo ha confermato la ventennale giurisprudenza favorevole ai precari ma ha fatto un passo in più.
Secondo la Corte se i docenti assunti a tempo indeterminato e quelli di ruolo si trovano in una situazione comparabile senza differenziazione di funzioni, servizi e obblighi professionali, non sussistono ragioni oggettive idonee a giustificare una differenza di trattamento!
Molto spesso i servizi svolti dai docenti non di ruolo o dal personale Ata, anch’esso non di ruolo, non vengono riconosciuti integralmente.
La parzialità del computo costringe il personale precario a proporre ricorso giudiziale per far valere i propri diritti ed ottenere quanto, in termini economici e giuridici, sia dovuto.