Premessa
Con sentenza del 12.07.2017, il Tribunale di Frosinone Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso degli avv.ti Bongarzone e Zinzi, dichiarando l’illegittimità dell’assegnazione del docente, durante le procedure di mobilità del MIUR, ad un ambito territoriale diverso rispetto a quello legittimamente spettante alla ricorrente secondo l’ordine di preferenza espresso, condannando, inoltre, il MIUR al pagamento delle spese.
Il caso
La ricorrente (docente di scuola primaria) ha partecipato alla mobilità relativa a tutto il territorio nazionale (in quanto la precedente assegnazione era solo provvisoria), conseguendo 29 punti ed indicando diverse preferenze in relazione alla destinazione dell’ambito territoriale in cui svolgere la professione. Nello specifico, la ricorrente ha fatto valere l’anomalia circa il trattamento subito dalla PA, la quale ha riconosciuto ad altri docenti partecipanti alla mobilità medesima l’assegnazione ad ambiti territoriali da lei preferiti, pur avendo ottenuto un punteggio inferiore.
La ricorrente ha, dunque, convenuto innanzi al Tribunale di Frosinone il MIUR, chiedendo:
1) di accertare e dichiarare l’illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti, consistenti nell’assegnazione dell’istante ad un ambito territoriale diverso rispetto a quello legittimamente spettante, indicato nella domanda di trasferimento (secondo l’ordine espresso), nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
2) di condannare l’Ufficio scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente all’ambito legittimamente spettante.
Ciò che viene fatto rilevare dagli avv.ti Bongarzone e Zinzi, dunque, è la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della PA, nonchè difetto di motivazione.
Il MIUR, dal canto suo, oltre a richiedere che la ricorrente dimostrasse quanto sostenuto, evidenziava la correttezza e regolarità della procedura di mobilità effettuata, nel rispetto della normativa vigente.
L’essenziale quadro normativo
– L’Ordinanza Ministeriale 241/16, all’art. 3, prevede che “i docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ONLINE e del sito del MIUR nell’apposita sezione MOBILITA’ 16/17”;
– Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017, il quale stabilisce, all’art. 6, le modalità di svolgimento delle fasi delle operazioni di moblità territoriale e professionale, disponendo, in particolare, che “L’ordine di preferenza è indicato nell’istanza ovvero determinato o completato d’ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l’ordine di preferenza”.
Inoltre, l’Allegato 1, precisa che l’ordine di graduatoria degli aspiranti vada redatto privilegiando il criterio del punteggio più alto.
Dalla graduatoria depositata dalla ricorrente, ella dimostrava che, partecipanti alla procedura che avevano ottenuto minore punteggio (e in assenza di titoli di preferenza), venivano assegnati alla sede indicata dalla ricorrente con maggiore preferenza.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale, accertando e dichiarando l’illegittima assegnazione della docente ricorrente ad un ambito territoriale diverso in luogo di quello legittimamente spettante, secondo l’ordine di preferenza espresso, condanna l’Ufficio scolastico competente:
1) ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell’ambito territoriale indicato come preferito;
2) al pagamento delle spese processuali.
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