Negare il trasferimento interprovinciale rappresenta la negazione di un diritto.
La legge 104/92 nasce come precetto legislativo teso a garantire “l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, quindi pone un accento sulla situazione svantaggiata in cui vertono i disabili anche in ambito lavorativo. Garantire l’autonomia e l’integrazione sociale di costoro significa innanzitutto assicurare alla persona handicappata e alla famiglia un adeguato sostegno; il che si traduce anche e soprattutto in un supporto assicurato con servizi tecnici e lavorativi oltreché psicologici.
Riferendosi il precetto legislativo ad uno stato di handicap grave, preme sottolineare che i destinatari del precetto non sono solo gli individui colpiti dalla malattia in prima persona – che bensì anche coloro che ne sono specchio: familiari che, per prestare assistenza ai propri cari, necessitano di permessi retribuiti e trasferimenti.
Il motivo per cui i trasferimenti interprovinciali a tal proposito non siano concessi resta però ignoto.
Se è vero che “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti…ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”;
allora perché
“Il docente può usufruire di tale precedenza all’interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di assistenza…o ad altri ambiti nella provincia.”?
In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il figlio disabile le condizioni per la fruizione della precedenza sono riferite al comune viciniore a quello del domicilio dell’assistito con posti richiedibili. Successivamente viene riconosciuta la precedenza per l’assistenza al coniuge e, limitatamente ai trasferimenti nella stessa…”
È molto probabile che il paese più prossimo a quello in cui risiede il disabile appartenga ad una circoscrizione provinciale diversa. Purtuttavia il trasferimento in questa sede risulta impossibile se non per vie legali.
Il ricorso che si propone, in questo caso, tenta il ravvicinamento per garantire una maggiore assistenza ai parenti disabili da un lato, dall’altro tenta di accomodare maggiormente le richieste del disabile stesso qualora questo sia il lavoratore interessato in prima persona dal dettato normativo.
Comunque, inerentemente ai trasferimenti interprovinciali viene riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall’autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza. Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra provincie diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità.
Quindi, data la possibilità ai lavoratori di usufruire delle agevolazioni concesse dalla L. 104/92 solo ed esclusivamente in caso di documentata, attestata e provata disabilità grave, e mai contemplati altri casi di più lieve disabilità, perché i parenti come:
Non possono chiedere il trasferimento interprovinciale se uno dei paesi più vicini al parente disabile si trova oltre il confine provinciale?
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