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Istanza di ricostruzione di carriera per i docenti a ruolo

Con nota n. 0017030 del 01/09/2017 il MIUR ha reso note le nuove modalità di gestione delle domande di ricostruzione di carriera per i docenti assunti a tempo indeterminato.

Cos’è l’istanza di ricostruzione di carriera e chi può presentarla?

Come noto, l’istanza di ricostruzione di carriera consente al docente di ruolo, immesso in ruolo con contratto a tempo indeterminato e che abbia superato l’anno di prova e formazione, di far valere i servizi resi nel periodo precedente all’assunzione, al fine di ottenere un nuovo inquadramento ed il conseguente diverso trattamento giuridico ed economico.

Quali servizi sono riconosciuti e a cosa serve la domanda di ricostruzione carriera?

L’art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”, riporta i diversi servizi che possono essere riconosciuti ai fini della ricostruzione di carriera.

Di seguito ne riportiamo soltanto alcuni a titolo esemplificativo:

  • Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, nonché al personale docente delle scuole elementari (statali o parificate) di ruolo e non, è riconosciuto il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate (comprese quelle all’estero) in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente;
  • Al personale elencato nella parte iniziale del punto precedente, è consentito il riconoscimento del servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università;
  • Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva èè valido a tutti gli effetti.

I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il riconoscimento dei servizi pre-ruolo ha effetti sia ai fini giuridici che economici.

A chi ed entro quando va presentata

Come disposto dall’art. 1, co. 209 della l. n. 107/2015, le domande di riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera del personale scolastico devono essere presentate al Dirigente scolastico, nel periodo compreso tra il 01/09 e il 31/12 di ciascun anno.

Come va presentata

La citata nota del MIUR n. 0017030 del 01-09-2017 dispone che al fine di facilitare il rispetto delle scadenze introdotte e il monitoraggio della domande di riconoscimento carriera inoltrate, “il Gestore del sistema SIDI ha approntato un’apposita funzione (“Richiesta di Ricostruzione Carriera”), fruibile tramite il portale delle Istanze On Line, attraverso la quale ciascun docente potrà inoltrare la domanda di ricostruzione di carriera alla propria istituzione scolastica di titolarità o sede di incarico triennale entro il 31 dicembre 2017”.

“Inoltre” – prosegue la nota – “con un’altra apposita funzione del citato portale (“Dichiarazione Servizi”), il docente potrà inviare alla scuola di titolarità o sede di incarico triennale l’elenco dei servizi utili ai fini della ricostruzione, validando quelli già inseriti a sistema o inserendo quelli che eventualmente non vi risultano, quelli svolti presso istituzioni scolastiche non statali o presso altre Amministrazioni.”.

Perdita del diritto alla ricostruzione carriera

Ai sensi dell’art. 2946 del codice civile, al diritto di ricostruzione della carriera si applica il termine di prescrizione ordinaria pari a 10 anni,decorrenti dal momento in cui il docente matura i requisiti richiesti (ossia dalla data di conferma in ruolo) per presentare l’istanza.

Mancato riconoscimento dell’intero servizio pre-ruolo prestato

Il docente che abbia presentato formale domanda di ricostruzione, può verificare la legittimità della medesima procedura semplicemente calcolando se il servizio pre-ruolo sia stato riconosciuto nella misura dell’intero per i quattro anni antecedente all’assunzione in ruolo e per i 2/3 per il periodo successivo.

In tal caso, il docente che abbia maturato più di 5 anni di pre-ruolo presso istituti scolastici statali o paritari, può proporre ricorso al fine di ottenere il riconoscimento dell’intero servizio pre-ruolo prestato.

Per ulteriori approfondimenti sul ricorso: https://www.ricorsiscuola.it/riconoscimento-intero-pre-ruolo

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