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Illegittimo non convocare gli Abilitati all’Estero inseriti in GPS con riserva

Vi spieghiamo perché è un diritto per tutti gli abilitati all’estero, sia sulla materia che sul sostegno, quello di essere inseriti in prima fascia Gps con riserva e stipulare contratti a tempo determinato. Abbiamo già vinto in Tribunale per casi analoghi!

Pronti i ricorsi contro l’eventuale esclusione dalle convocazioni da GPS per tutti i docenti inseriti con riserva.

È stata appena pubblicata l’ordinanza ministeriale n. 112 del 06.05.2022 che regola l’aggiornamento e l’inserimento nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) provinciali, attesa da migliaia di docenti precari. L’ordinanza sta suscitando notevoli perplessità laddove da un lato prevede la possibilità, per i docenti abilitati all’estero il cui titolo sia in attesa di riconoscimento, di essere inseriti in prima fascia – con riserva – nelle GPS ma allo stesso tempo esclude la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per coloro che sono inseriti con riserva.

La disposizione dell’art. 7 lettera “e” dell’Ordinanza Ministeriale, però, nella parte in cui stabilisce che “L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva” è senza dubbio illegittima. Ricordiamo a tutti che è giurisprudenza consolidata quella del Tar e dei Giudici del Lavoro che hanno stabilito a chiare lettere che il diritto dei docenti inseriti con riserva è assolutamente identico rispetto a coloro inseriti a pieno titolo: l’unica differenza risiede nell’apposizione obbligatoria di una clausola risolutiva che verrà apposta in favore di coloro inseriti con riserva, che determinerà la risoluzione del contratto in caso di mancato riconoscimento del titolo estero.

Così il Tar Lazio in plurime sentenze ex multis 9132/2021: “Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell’istituto dell’ammissione ad una procedura concorsuale con riserva risieda sia nella definizione nel merito di un giudizio, che nel perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario (come nel caso della ricorrente, ammessa con riserva del rilascio del decreto del Miur di riconoscimento dell’abilitazione conseguita in Romania), e vada individuata nell’esigenza, variamente tutelata dall’ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell’approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall’immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset

Lo studio legale B&Z rassicura gli insegnanti <Quanto si sta palesando è in evidente contrasto con le normative nazionali ed internazionali che regolano i riconoscimenti delle abilitazioni a livello comunitario. Stiamo predisponendo opportune azioni per impugnare sin da subito tali provvedimenti che inficerebbero anche l’equità di trattamento tra docenti in possesso degli stessi titoli. Ricordiamo che abbiamo già ottenuto, in casi analoghi, addirittura l’immissione in ruolo con riserva “https://www.ricorsiscuola.it/?s=ruolo+riserva”>.

Entrando nello specifico gli stessi avvocati Bongarzone e Zinzi hanno spiegato che <Il TAR ed il CdS si stanno esprimendo favorevolmente accogliendo numerosi ricorsi e riconoscendo il titolo estero (nel link le ultime vittorie Titolo di Sostegno acquisito in Romania in CdS ) ciò è condizione di forte contraddizione rispetto agli annunci del MI. In particolare emerge una condizione di criticità dall’analisi del provvedimento annunciato relativamente all’articolo 7 del regolamento per l’aggiornamento delle GPS ove è previsto che la riserva non dà titolo alla stipula di un contratto. E’ chiaro che tale circostanza precluderebbe a migliaia di docenti la possibilità di insegnare ma è altrettanto vero che abbiamo già vinto in Tribunale > Vittoria al TAR immissione in Ruolo per Abilitato in Romania>.

Ma in ogni caso, sebbene sia indubbia la non correttezza delle scelte del Ministero dell’Istruzione, consigliamo a tutti di attivarsi con i ricorsi sul silenzio dell’Amministrazione quanto siano trascorsi 120 giorni dall’inoltro della domanda di riconoscimento del titolo estero.

Quanti non hanno ancora proposto tale iter di riconoscimento possono comunque consultare il link > Ricorso Silenzio Inadempimento e chiedere informazioni al pool legale di ricorsiscuola.it

Anche in questo caso lo studio B&Z è pronto a supportare il personale scolastico interessato. Contatta subito Ricorsi Scuola

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