Il Consiglio di Stato riconosce la specializzazione su sostegno rumena

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prima vittoria dopo plenaria il cds riconosce specializzazione sul sostegno rumena - Ricorsi Scuola

Prima Vittoria dopo la Plenaria: Il Consiglio di Stato riconosce definitivamente la specializzazione sul sostegno rumena.

Lo studio B&Z ottiene, in favore di una propria assistita, la prima sentenza in Italia positiva di merito, definitiva, dopo la pronuncia dell’Adunanza Plenaria. Alla docente riconosciuto il titolo pur senza abilitazione sulla specifica CdC.

Il titolo di specializzazione su posti di sostegno conseguito in Romania deve essere riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione mediante il confronto tra il percorso italiano e quello rumeno: questo è stato affermato nella sentenza del Consiglio di Stato, pubblicata il 07/02/2023, N. 01361/2023REG.PROV.COLL., N. 10296/2021 REG.RIC. nel ricorso patrocinato dallo studio B&Z.

E’ quanto emerge a margine della sentenza emessa dai Giudici di Palazzo Spada che hanno rigettato il precedente provvedimento ed esaminato nel merito il ricorso proposto dalla ricorrente assistita dagli avvocati Bongarzone e Zinzi dello studio B&Z di ricorsi scuola.it che così hanno colto il primo accoglimento nel merito a seguito della pronuncia della plenaria (maggiori info > Adunanza Plenaria Romania: Vittoria dello Studio B&B)  che segue la prima vittoria in assoluto in Italia sulle abilitazione rumene nel 2020.

Soddisfazione è stata espressa da parte degli stessi legali “È di fatto aperta una nuova stagione per gli abilitati all’estero. Da ora possono vantare il diritto ad essere inseriti e valutati come docenti equiparati agli abilitati e specializzati italiani”.

La sentenza emessa dai giudici del Consiglio di Stato è espressa nel merito del giudizio e dunque convalida a pieno titolo il percorso e l’equipollenza del TFA rumeno con quello italiano. Una storica sentenza che segue ulteriori vittorie ottenute a favore dei docenti abilitati all’estero.

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Annullate, dunque, tutte le motivazioni presentate dal Ministero dell’Istruzione poste al giudizio degli organi di giustizia amministrativa e tese a giustificare il mancato riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero. In particolare i giudici espletando le motivazioni hanno fatto chiaro riferimento alle indicazioni proposte a seguito della adunanza plenaria del Consiglio di Stato dello scorso dicembre.

La sentenza ha di fatto ribaltato il primo parere negativo espresso in fase dibattimentale dal Tar Lazio, sezione IIIa bis, giudicando come valido il titolo estero sul sostegno, anche senza specifica abilitazione sulla materia, e rimandando al MI una verifica della corrispondenza del percorso sostenuto con i programmi ministeriali nazionali.

Lo studio legale B&Z ha così colto un ulteriore ed importante successo a vantaggio del diritto dei docenti abilitati all’estero che, nonostante la perdurante opposizione del Ministero dell’Istruzione, possono vantare un titolo che è già stato valutato pienamente conforme oltre che coerente sia in termini di contenuti che di crediti formativi.

L’importanza della sentenza risiede nel fatto che i giudici applicando quando deciso in sede plenaria e facendo riferimento alle norme legislative che regolano gli adempimenti a livello comunitario hanno smontato il castello “oppositivo” posto in essere dal MI.

Come indicato nel dispositivo della straordinaria sentenza del Consiglio di Stato per quanto concerne la definitiva validazione dei titoli sarà competenza del MI disporre una valutazione dei titoli stessi in base a due sostanziali aspetti:

  • crediti acquisiti;
  • monte ore sostenute;
  • programmi di esami sostenuti.

Il Ministero dovrà valutarne la corrispondenza dei contenuti pur se l’equità dei titoli esteri con quelli italiani è già stata più volte rimarcata sia a livello amministrativo che a livello giuridico. Dunque è da ritenere che i titoli esteri pienamente abilitanti per poter accedere all’insegnamento nelle scuole pubbliche italiane garantendo al momento del riconoscimento del titolo:

  • abilitazione sulla specifica CdC;
  • inserimento in 1 fascia GPS;
  • partecipazione a concorsi;
  • inserimento in 1 fascia GI.

<Abbiamo da sempre sostenuto che i titoli esteri specie quelli conseguiti presso università dei paesi aderenti all’Unione Europea fossero da considerare pienamente corrispondenti con quelli italiani ciò anche grazie alla consulenza di esperti accademici in diritto internazionale che hanno chiarito i punti posti in dubbio dal Ministero dell’Istruzione  – hanno commentato i legali dello studio B&Z – oggi possiamo affermare che la battaglia che abbiamo condotto a favore dei docenti abilitati all’estero non era priva di fondamenti ma era basata su solidi basi giuridico amministrative>.

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