I legali dello studio B&Z mettono ancora una volta “alle corde” il Ministero dell’Istruzione condannato a dare seguito alle sentenze emesse dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato in merito alla validità del titolo abilitativo conseguito in Romania. ( Nel seguente link la vittoria dinanzi i giudici del CdS Vittoria Abilitazione in Romania Valgono in Italia )
“E’ fondamentale ricordare che la questione del riconoscimento dei titoli rumeni ha trovato il primo accoglimento in Italia con le sentenze del Tar Lazio del 06.02.2020 nei ricorsi patrocinati dal nostro studio legale in collaborazione con il prof. Scalese Giancarlo dell’Università degli Studi di Cassino. A partire dalle prime sentenze che hanno attestato il diritto al riconoscimento dei titoli rumeni, la giurisprudenza è stata unanime. Fino ad oggi il Ministero dell’Istruzione, nonostante il chiaro tenore letterale delle sentenze dei Tribunali Amministrativi Regionali e del Consiglio di Stato, non aveva ottemperato alle decisioni della Magistratura. Siamo dovuti intervenire con i ricorsi di ottemperanza e abbiamo costretto il Ministero ad applicare il contenuto delle sentenze di riconoscimento.”
I referenti del ministero dell’Istruzione, infatti, non avevano però dato seguito alle decisioni dei giudici giunte mesi addietro costringendo numerosi abilitati a ricorrere nuovamente al giudizio dei tribunali competenti.
Ed a soccombere è stato nuovamente il MI come attestato dalle oltre 50 sentenze di ottemperanza con il quale il Tar Lazio ha condannato l’amministrazione ad adempiere alle decisioni della magistratura.
I giudici del tribunale amministrativo romano nei giorni scorsi, a seguito dei tanti ricorsi avanzato da un docente assistito dagli avvocati Paolo Zinzi e Antonio Rosario Bongarzone di ricorsiscuola.it, non hanno potuto far altro che riconoscere le motivazioni dei legali del pool B&Z che avevano già avuto ragione rispetto alla validità del titolo romeno quale titolo valido per l’insegnamento in Italia in tutti i gradi di giudizio.
Gli avvocati del Ministero dell’istruzione dopo l’accoglimento da parte del Tar del ricorso promosso dai legali di ricorsiscuola.it avanzato per il riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento avevano appellato la sentenza dinanzi al Consiglio di Stato. Anche in questo caso i giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza di primo grado condannando lo stesso Ministero e dunque per gli assistiti degli avvocati Bongarzone e Zinzi dopo un lungo iter processuale è stata confermata la sentenza nel merito che conferma il valore della formazione conseguita in Romania sia su materia curriculare che sull’insegnamento di sostegno. Così si legge nelle sentenze emesse in favore dei nostri ricorrenti: “Inoltre il Collegio per quanto concerne il diniego di riconoscimento dei titoli abilitativi per il posto di docente di sostegno con la sentenza n.2828/2020 ha fatto presente che “la giustificazione del provvedimento di diniego, pur così integrata, si limita esclusivamente a richiamare, in astratto, le differenze che esisterebbero tra Romania ed Italia nel quomodo dell’erogazione del servizio pubblico dell’insegnamento di sostegno. Stando a quando sostenuto dal MIUR, invero, se nel primo Paese il sostegno interviene, in via esclusiva, nell’ambito di istituti speciali, nel nostro ordinamento, invece, gli alunni con bisogni educativi peculiari sono inseriti in scuole comuni ove vengono affiancati, nella loro attività formativa, da insegnanti di sostegno. Tale circostanza viene peraltro contestata dalla ricorrente facendo riferimento alla medesima legge romena oggetto di richiamo da parte del MIUR, ossia la n. 1/2011 dove, agli artt. 48 e 49, segnatamente, sarebbe precisato che in tale Paese il sostegno, oltre che in istituti speciali, possa essere erogato in modo integrato, mediante l’organizzazione dello stesso in classi speciali o attraverso l’inserimento di singoli individui o gruppi integrati in classi di massa.”
A lasciare interdetti i ricorrenti e gli addetti ai lavori è l’ostinazione del Ministero nel non riconoscere la validità di un titolo che conseguito in un Paese dell’UE e nel rispetto delle normative che regolano l’equiparazione del titolo a quello italiano. Nonostante le numerose decisioni positive avute dai legali di ricorsiscuola.it (primi in Italia ad ottenere il riconoscimento del titolo per un proprio assistito vedi link > Abilitati in Romania, accolti oltre 70 ricorsi ) e dunque una giurisprudenza favorevole nel definire una equiparazione del titolo estero con quello italiano (altre vittorie ottenute per gli abilitati in Spagna e Russia come si può verificare nei seguenti link > Accertato il Diritto Immissione Ruolo per Docenti Abilitati in Spagna e Vittoria anche le Abilitazioni in Russia riconosciute in Italia) il MI non ha dato seguito alle sentenze dei massimi tribunali amministrativi nazionali mancando di adempiere alle decisioni assunte e costringendo di fatto ad un ulteriore ricorso nel quale si è chiesto la condanna del Ministero per la mancata ottemperanza.
Lo studio legale B&Z di ricorsiscuola.it ha le giuste referenze per consigliare al meglio il ricorrente nel percorso di equiparazione del titolo essendo stato il primo pool legale nell’ottenere il pieno riconoscimento del titolo estero. Si possono contattare i recapiti al link > Contatta Ricorsi Scuola
Il ricorso per il riconoscimento del titolo dura, di media, 6/8 mesi.
Il ricorso ha un costo prestabilito come indicato al link che segue: Ricorso Rigetto Riconoscimento Titolo Estero Bulgaria-Romania
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