In base all’articolo 1, comma 54 della legge n. 228 del 2012, la fruizione delle ferie per i docenti, sia di ruolo che a tempo determinato, può avvenire durante i periodi di sospensione delle lezioni. Questi periodi sono definiti dai calendari scolastici regionali e includono le festività natalizie, la Pasqua e il periodo tra l’8 e il 30 giugno.
Tuttavia, un aspetto cruciale da tenere presente è che i docenti devono presentare una richiesta esplicita per poter fruire delle ferie durante questi periodi. In nessun caso è consentito il collocamento in ferie d’ufficio senza una richiesta formale da parte del docente. Qualsiasi circolare che preveda il contrario è da considerarsi illegittima, come confermato da recenti pronunce della Cassazione.
La Cassazione ha sottolineato chiaramente che, durante il periodo di sospensione delle lezioni, il docente rimane a disposizione del datore di lavoro per svolgere attività funzionali all’insegnamento. Questo include la progettazione, la ricerca, la documentazione e la preparazione delle riunioni finali degli scrutini. Il datore di lavoro,
rappresentato dal dirigente scolastico, ha l’obbligo di avvisare l’insegnante in modo accurato e tempestivo sull’esistenza di ferie non godute, specificando che il docente deve presentare una richiesta formale per evitare la perdita del diritto alle ferie.
Se il docente non presenta una richiesta formale di ferie, resta a disposizione del dirigente scolastico, impegnato nelle attività funzionali all’insegnamento. Tuttavia, se entro la fine dell’anno scolastico il docente non ha presentato richieste sufficienti per tutti i giorni spettanti, perderà il diritto a fruirne. Tuttavia, conserverà il diritto all’indennità sostitutiva, a condizione che il dirigente scolastico non lo abbia formalmente invitato a fruire delle ferie e non l’abbia debitamente avvisato che la mancata fruizione delle ferie determinerà la perdita del relativo diritto.
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Firenze, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione, ha confermato che il dirigente scolastico non può assegnare automaticamente le ferie agli insegnanti nel periodo di sospensione delle attività didattiche. In assenza di una richiesta spontanea di ferie da parte dell’insegnante, questi deve essere considerato in servizio, garantendogli il diritto alla monetizzazione di tutte le ferie non godute.
È importante notare che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie è soggetto a una prescrizione decennale. Ciò significa che gli insegnanti possono rivendicare l’importo economico corrispondente a tutte le ferie non godute relative a contratti a tempo determinato stipulati negli ultimi 10 anni.
In conclusione, i docenti hanno il diritto di godere delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, ma questa fruizione deve avvenire su richiesta esplicita. La Cassazione ha ribadito che qualsiasi tentativo di collocare i docenti in ferie d’ufficio senza una richiesta formale è illegittimo, garantendo così la tutela dei diritti dei docenti durante le festività natalizie.
Lo studio legale B&Z ha attivato i ricorsi per la fruizione delle ferie.
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