Errori del Miur sui punteggi Gae e G.I. Cosa fare?

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errori del miur sui punteggi gae e g.i.

I docenti che riscontrano l’assegnazione di un punteggio errato possono aderire ad uno specifico Ricorso dinanzi al GdL per chiedere, a seguito dell’inserimento in Gae disposto dai Tribunali in maniera definitiva, la corretta collocazione nelle graduatorie di circolo e di Istituto.

Possibile chiedere al Miur anche un risarcimento del danno in caso di mancato conferimento di incarichi derivanti dal mancato inserimento nella prima fascia delle G.I.

Lo Studio Legale B&Z di ricorsiscuola.it ha predisposto idoneo ricorso a tutela dei docenti che nell’aggiornamento delle graduatorie hanno verificato che il punteggio assegnato non è corrispondente con quello trasmesso ed in favore di coloro che, nonostante l’inserimento in Gae, non risultino inseriti nelle Graduatorie di prima fascia di circolo e di istituto.

E’ questo il caso che vede numerosi docenti inseriti nelle GI che lamentano un punteggio differente da quello calcolato in fase di aggiornamento delle GAE. Il computo numerico redatto dall’amministrazione è sostanzialmente calcolato per difetto implicando di fatto un erroneo aggiornamento delle graduatorie stesse.

Il ricorso proposto da ricorsiscuola.it è anche rivolto ai docenti precari che negli anni scorsi sono stati destinatari di errori della macchina amministrativa.

Sovente, infatti, l’errore per il mancato e dovuto aggiornamento della posizione del singolo docente ha effetti negativi a cascata proprio in termini di punteggio e dunque di posizione nelle rispettive graduatorie.

Tali circostanze, verificatesi sia in fase di ottemperanza delle posizioni a seguito di sentenze che in fase dell’aggiornamento programmato  (l’ultimo in ordine temporale quello delle GAE e dunque della prima fascia delle GI dello scorso Luglio).

Ma è possibile anche chiedere i danni nei casi in cui il docente – che aveva diritto all’inserimento nella Ia fascia delle G.I. – è stato relegato (illegittimamente) in seconda fascia nonostante che lo stesso risulti correttamente inserito in Gae.
Il danno si quantifica nella differenza tra quanto lo stesso avrebbe avuto diritto a percepire sia in termini economici, che in termini di punteggio, rispetto a quanto percepito con conseguente richiesta risarcitoria.

Avv. Paolo Zinzi

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