Ennesima sconfitta per il Ministero dell’Istruzione obbligato a risarcire per oltre €10.000 un’insegnante di religione.
La sentenza a favore della docente che da oltre dieci anni presta servizio con contratti annuali è stata emessa dai giudici della sezione lavoro del tribunale di Frosinone che hanno valutato positivamente le motivazioni poste nel ricorso sottoscritto dalla docente assistita dagli avvocati Bongarzone e Zinzi dello studio B&Z di ricorsiscuola.it.
<C’è da considerare come il Ministero dell’Istruzione reitera la sottoscrizione di contratti annuali su posti vacanti e disponibili – hanno spiegato gli Avvocati Bongarzone e Zinzi – tale circostanza assume particolare rilevanza per gli insegnanti di religione cattolica che, dati alla mano, ormai da decenni operano su posti disponibili con contratti a termine. E’ però ora possibile proporre opportuni ricorsi atti al riconoscimento del diritto al recupero delle somme derivanti dalla paralizzazione della carriera dovuta proprio alla sottoscrizione di contratti al 31.08 imposta dal MI>. Così il dispositivo della sentenza: “Dichiara illegittimi i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra le parti dal xxxx al xxxxx e condanna il Ministero convenuto al pagamento in favore della ricorrente del risarcimento del danno commisurato a n. 8 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita, oltre interessi come per legge;
Dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento, ai fini della progressione stipendiale prevista dalla contrattazione di comparto, della anzianità di servizio maturata durante i rapporti di lavoro a termine intrattenuti con l’Amministrazione a decorrere dal xxxx e condanna l’amministrazione alla corresponsione delle relative differenze tra quanto in effetti percepito e quanto le sarebbe spettato per effetto dell’anzianità di servizio come sopra riconosciuta, oltre interessi come per legge”
A margine della positiva pronuncia dei giudici del capoluogo ciociaro che hanno riconosciuto l’indennizzo alla docente ricorrente emerge nelle motivazioni che “anche la corte di Cassazione ha espresso il proprio parere evidenziando l’inopportunità della continuità di contratti di supplenza con cui si coprono le cattedre degli insegnanti di religione nelle scuole pubbliche statali italiane ed evidenziano un trattamento economico – amministrativo impari rispetto ai docenti di ruolo”.
Quanto disposto dai giudici frusinati ricalca le ulteriori sentenze già ottenute dagli assistiti dello studio B&Z che oltre al riconoscimento del diritto al risarcimento pecuniario per la mancata possibilità di allineamento della carriera rispetto ai colleghi di ruolo (scopri di più sul Ricorso sul Risarcimento Danno) possono ricorrere per ottenere l’accredito del Bonus Docenti. Informazioni dettagliate > Ricorso Carta Docente 2022.
In effetti gli insegnanti di religione pur insegnando da anni non ottengono né l’avanzamento di carriera e dunque i relativi benefit legati all’avanzamento dei cosiddetti gradoni ( info e dettagli sul Ricorso Ricostruzione Carriera) né tantomeno l’adeguamento economico previsto per le fasce docenti. Allo stesso tempo il MI proponendo contratti a termine di fatto esclude gli stessi docenti dal diritto all’accredito del cosiddetto Bonus Docenti regolamentato dal DM 107/2015, anche in questo caso aderendo ai ricorsi di ricorsiscuola.it è possibile acquisire il diritto all’accredito delle 500 €/anno come dai numerosi ricorsi già vinti proposti dallo studio legale B&Z.
E’ possibile recuperare le somme derivanti dagli scatti stipendiali se fosse stata garantita una sottoscrizione di contratti non a tempo determinato. Da una verifica è possibile recuperare fino a 1000€ / anno .
L’attività del pool legale indirizzata alla tutela del personale scolastico è stata premiata dalle molteplici vittorie nei tribunali sia per il personale docente che è il personale ATA ( valevole il servizio militare quale annualità di servizio anche per il personale non docente) non ultima la vittoria in Consiglio di stato prima in assoluto sul territorio nazionale che ha giudicato idoneo il titolo abilitante sul sostegno acquisito presso l’Università estere come dettagliatamente riportato > Il CdS Riconosce la Specializzazione su Sostegno Rumena
Il ricorso sarà presentato presso il Tribunale territorialmente competente definito dalla sede di residenza o di servizio. È presumibile che l’iter giuridico per arrivare a sentenza sia compreso tra i 6 e i 12 mesi
Lo studio legale B&Z di ricorsiscuola.it ha attivato uno sportello dedicato agli insegnanti di religione, comunque aperto anche a tutte quelle categorie del comparto scolastico che per più di 36 mesi hanno operato su posti vacanti e disponibili in scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Contatta lo Studio Legale B&Z di Ricorsi Scuola