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Docenti: Mobilità e Perdenti Posto

I docenti ed il personale Ata che risultano perdenti posto nelle graduatorie interne di circolo e di istituto, possono azionare Ricorso  Graduatoria Interna Perdente Posto per la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie e per la valutazione della SSIS, del pre-ruolo nella scuola statale e vedersi attribuito un punteggio maggiore.

Ma la valutazione dei pregressi servizi può essere fatta valere anche in sede di operazioni di mobilità provinciale e interprovinciale > Ricorso Punteggio Paritarie e Legge 104/92

Nei trasferimenti (provinciali e interprovinciali), inoltre, si potrà far valere il proprio diritto alla precedenza derivante dai benefici di cui alla l. 104/92 per assistenza al familiare.

Graduatorie interne di istituto e perdenti posto. Cosa fare?

Data la ormai acclarata diminuzione delle cattedre – anche a seguito dell’assunzione dei precari attraverso il concorso Fit DDG 85/2018 ed i successivi concorsi che saranno banditi entro breve – non sarà difficile ammettere il possibile mutamento delle cattedre interne in esterne e la definitiva scomparsa, indi la perdita, di alcune di queste. Ciò significa, nella più ottimistica delle ipotesi, ottenere un trasferimento d’ufficio in altra sede scolastica.

L’esubero, che è presupposto per dichiarare tale un soprannumerario, rende in modi diversi possibile la modifica della condizione dei docenti:

  • Soprannumerari in organico di fatto
  • Soprannumerari nell’organico dell’autonomia

Nel primo caso il docente non potrà essere dichiarato soprannumerario, né perdere la titolarità nella scuola ove sia in servizio, qualora l’esubero venisse registrato posteriormente rispetto alle pubblicazioni dell’organico di autonomia: in tal caso, riguardando l’esubero l’organico di fatto, la mobilità non sarà conseguenza automatica.

Nel secondo caso, con l’esubero, i docenti perdono la titolarità nella scuola in cui prestano servizio fatta salva la possibilità di un riassorbimento automatico generato dai vari movimenti interni. Solo in quest’ultimo caso si annullerebbe ogni domanda di trasferimento precedentemente proposta; in caso contrario la condizione di soprannumerario coincide con la mobilità.

Ma chi è il docente soprannumerario?

Il soprannumerario è il docente che per vari motivi può definirsi “perdente posto”. Colui che, indipendentemente dal punteggio, viene collocato in fondo alla graduatoria interna della scuola e inizia l’anno scolastico in una nuova sede subito dopo:

  • un trasferimento volontario
  • un passaggio di cattedra

la condizione di esubero può essere temperata solo qualora i docenti possano usufruire di alcune precedenze previste dai vari precetti normativi che disciplinano la materia o qualora siano stati trasferiti d’ufficio in una sede differente.

La formazione delle graduatorie interne d’istituto riguarda tutti coloro che risultino di ruolo perché assunti a tempo indeterminato e gli assunti per il triennio, mentre non contempla docenti affetti da particolari handicap citati nel CCNI 2019/2022 ai punti I, III, IV e cariche amministrative definite al punto VII.

Anche la valutazione dell’anzianità di servizio deve essere condotta seguendo le linee guida tracciate dal CCNI e dalle note che ad esso si riferiscono, infatti:

  • Il servizio pre-ruolo ai fini della compilazione delle graduatorie interne per l’individuazione del perdente posto continua ad essere valutato 3 punti per iprimi quattro anni e 2 per i successivi;
  • Il punteggio è raddoppiato per ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del titolo di specializzazione nei posti di sostegno o nelle DOS;
  • Il servizio svolto in altro ruolo si valuta 3 punti per ogni anno indipendentemente dagli anni prestati, ma può, in alcuni casi, sommarsi al preruolo seguendone lo stesso;
  • Il punteggio di continuità maturato nella scuola ove si presta servizio si valuta a prescindere dal triennio, quindi per “ogni” anno di servizio prestato;
  • Si valuta anche la continuità maturata nello stesso comune di titolarità in anni precedenti.

Il problema su come procedere all’assegnazione del punteggio da parte delle scuole, si accentua in presenza di docenti con “pre-ruolo misto”, cioè con servizio prestato sia su posto-sostegno con specializzazione, sia su posto-comune (oppure su posto-sostegno senza specializzazione).

Certo è che il servizio di preruolo svolto nelle scuole paritarie non viene valutato nel computo del punteggio utile per l’inserimento e lo scorrimento in graduatoria. Ciò significa che moltissimi docenti sono stati, e sono tuttora, svantaggiati rispetto ad alcuni loro colleghi; ma soprattutto indica che il Ministero valuta in maniera differente il lavoro svolto in alcune sedi. Il MIUR infatti, in maniera illegittima tende a sottovalutare e a svalutare l’impegno e la valenza del personale docente alle sue dipendenze.

La giurisprudenza, in decisioni analoghe e sovrapponibili, seppur a seguito di ricorsi avverso la mancata valutazione per intero del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera – si è mostrata ferma ca nel decretare l’illegittimità dei precetti ministeriali che sottolineavano, o delineavano, tali differenze.

Si segnalano numerose vittorie in favore dei docenti che hanno svolto servizio nella scuola paritaria > scopri di più Ancora Vittorie sulle Scuole Paritarie.

Risulta necessario, anche in questo settore del diritto scolastico, proporre Ricorso Graduatoria Interna Punteggio Perdente Posto al fine di smascherare l’illegittimità della contrattazione colletivva per scongiurare il latente rischio di una inattesa mobilità.

Cosa occorre fare per la valutazione del punteggio?

Per ottenere l’attribuzione di un punteggio maggiore è necessario proporre ricorso giudiziale presso il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.

E’ possibile aderire anche al ricorso “Ricostruzione carriera” per ottenere incrementi stipendiali e differenze retributive. Lo stato della giurisprudenza è chiaro: verifica anche su Dirittoscolastico > leggi Tribunale di Velletri Sentenza n. 461-2019 del 19 marzo 2019

Avv. Paolo Zinzi
Dott.ssa Stefania Reale

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