Al personale scolastico, Docente ed ATA, che ha sottoscritto un contratto cosiddetto COVID e dunque un contratto in organico d’emergenza, il Ministero dell’Istruzione non riconosce le indennità previste per il personale di ruolo o con contratto annuale.
Lo studio legale B&Z di ricorsiscuola.it ha da sempre sostenuto la non equità di trattamento tra operatori dello stesso comparto ottenendo vittorie a garanzia dei diritti del personale scolastico come riportato nel link > Vittoria RPD Tribunale di Milano, L’Aquila e Taranto.
E’ bene specificare che tali indennizzi si diversificano per Docenti e personale ATA. Ai docenti spetta da contratto la RPD (retribuzione professionale docente), mentre al personale ATA è riconosciuta la CIA (compenso individuale accessorio). Nello specifico la RPD è la Ritenuta Professionale Docenti ed influisce sul cedolino stipendiale per 174 euro. La CIA, Compenso Individuale Accessorio, è invece l’indennizzo a favore del personale scolastico inquadrato come ATA ed è quantificata in circa 67 Euro mensili. Informazioni utili al link > Ricorso Retribuzione Professionale dei Docenti RPD.
La RPD o la CIA è riconosciuta al personale scolastico di ruolo ed a quanti sottoscrivono un contratto annuale ovvero al 30.06 o al 31.08. Tali compensi sono attribuiti direttamente in busa paga.
Pertanto non è riconosciuta al personale scolastico che sottoscrive contratti di tipo breve o saltuario compresi docenti e personale ATA che hanno sottoscritto un contratto cosiddetto COVID.
Un lavoratore del comparto scuola che è stato individuato quale destinatario di un contratto in organico d’emergenza ha sottoscritto un contratto che giuridicamente è stato formalizzato a supporto di una supplenza breve e saltuaria.
In effetti, le ultime decisioni del Ministero dell’Istruzione di prorogare i contratti COVID oltre il termine della fase emergenziale scaduta lo scorso 31 marzo ed estenderla fino al termine delle lezioni, garantisce di fatto che il titolare della supplenza posa maturare i 180 giorni utili per il completamento dell’annualità scolastica ma allo stesso tempo non ne riconosce lo “status” d’accesso agli indennizzi. Tale diritto spettante al personale della scuola è stato più volte evidenziato dai legali del pool B&Z di ricorsiscuola.it nelle varie sedi di giudizio, analogamente per il riconoscimento del servizio militare o civile anche non in costanza di nomina come riportato nel link > Vittoria Epocale per ricorisiscuola.it Riconosciuto il Servizio Militare al Personale ATA
L’unica modalità per recuperare i mancati accrediti della RPD o della CIA è produrre opportuno ricorso per rivendicarne il diritto (scopri di più > Ricorso Retribuzione Professionale dei Docenti RPD chiedi la modulistica all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com)
Sul mancato riconoscimento di tali indennizzi si è espressa anche la Corte di Cassazione che, richiamando anche le disposizioni europee, ha riconosciuto il diritto a tali indennità a prescindere dalle diverse tipologie di incarico a tempo determinato previste. Dunque tutti i Tribunali italiani hanno accolto tale tipologia di ricorsi.
Si. Spetta anche al personale della scuola che è stato destinatario di incarichi cosiddetti COVID nelle ultime due annualità scolastiche, ovvero da quando è stato introdotto l’organico d’emergenza a partire dall’ a.s. 2020 / 2021.
Il ricorso sarà presentato presso la sezione lavoro del tribunale territorialmente competente.
Entro cinque anni: il periodo successivo al quinquennio è prescritto. Superato tale termine non è possibile ricorrere per rivendicare il diritto alla RpD o alla CIA.
E’ possibile aderire al ricorso contattando i recapiti dei legali di ricorsiscuola.it oppure inviare una email all’indirizzo ricorsiscuola.info@gmail.com con oggetto: Recupero supplenze brevi/covid
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