Di seguito si riporta la nota del Prof!
Il vincolo alla mobilità dei docenti introdotto con la Legge 159/2019 sta creando parecchie preoccupazioni per migliaia di insegnanti costretti a sostenere ulteriori impegni economici ed essere costretti il più delle volte lontani da casa.
Ma se da un lato il sacrificio è ripagato con la sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato dall’altro emergono alcuni aspetti che contraddistinguono l’iniquità della 159/2019 in particolare rispetto al blocco quinquennale previsto per tutti i neo immessi in ruolo da qualsiasi graduatoria sia concorsuale che ad esaurimento.
Nel corrente anno scolastico 2020 / 2021 si è impegnati anche nell’affrontare il cosiddetto “anno di prova” con il dovere all’espletamento di tutte le progettualità previste che rappresentano un ulteriore aggravio di impegni extra – scolatici. Il tutto mentre gli organi di governo centrali non solo non hanno dibattuto la possibilità di eliminare il blocco quinquennale ma che di fatto non hanno assunto neanche il dovere di discuterne rimandando al mittente la proposta di abrogazione sia del “BLOCCO” sia della presa in carico di una futura e certosina discussione sulle evidenti carenze della 159/19.
E’ così che se viene meno la direttiva del “Legislatore” a tutela degli insegnanti non resta che porre dinanzi agli organi di giustizia amministrativa le evidenti contraddizioni che il blocco quinquennale di fatto rappresenta.
La nostra analisi: <Le principali motivazioni che sono in contrasto con la Carta Costituzionale rispetto all’obbligo imposto del vincolo sono da ricercare nella disparità di trattamento in relazione tra gli assunti a TI nel 2020 / 2021 rispetto ai colleghi inseriti in ruolo fino al 2019 / 2020 seppur individuati dalle stesse graduatorie a scorrimento (graduatorie regionali di merito) che peraltro già erano in essere negli anni precedenti e non presentavano alcuna imposizione di blocco ai trasferimenti, assegnazioni provvisorie o utilizzazioni. Non meno rilevante è anche l’aspetto socio – familiare che ne deriva ovvero viene meno il diritto al mantenimento dell’unità familiare. Basti pensare ad una mamma o ad un papà che sono entrati in ruolo dal 1 settembre 2020 sono costretti ad assolvere il dovere di genitori pur venendo meno diritti necessari per il compimento del dovere stesso. In altre parole, appare evidente che è opinabile la scelta del Legislatore che pur cercando di tutelare gli utenti ha leso in maniera sostanziale il diritto del personale neo immesso in ruolo>.
<Secondo il Ministero dell’Istruzione, il vincolo vale. Come previsto dalla Legge 159/2019 il blocco quinquennale non fa distinzione tra elenchi concorsuali o ad esaurimento. E dunque sono interessati al blocco i docenti assunti da GAE, Concorso Ordinario 2016, Concorso FIT 2018 e Call Veloce. Ciò stride con due aspetti. All’atto della formazione delle graduatorie ad esaurimento ( GAE ), così come per i vincitori del Concorso Ordinario 2016 non erano stati presentati vincoli né nelle fasi di reclutamento né in quelle di definizione delle graduatorie stesse. In altre parole, ed è questo il secondo aspetto, così come è accaduto sino allo scorso anno scolastico i neo assunti in ruolo da GAE e da Concorso 2016 non avevano vincoli perché non previsti. Discordante anche l’aspetto inerente le immissioni in ruolo per i docenti assunti da Concorso FIT 2018 o dei docenti diplomati magistrale che hanno sostenuto il concorso riservato 2018, ebbene, queste categorie di docenti hanno partecipato al concorso accettando il vincolo imposto fissato in tre annualità e non di cinque annualità>
<Il blocco impone l’impossibilità di richiedere ogni trasferimento, anche a livello provinciale, l’utilizzazione in altra istituzione scolastica e l’impossibilità di poter ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso. In altre parole quanti sono interessati dal Blocco Quinquennale a prescindere da quale graduatoria siano stati reclutati, saranno vincolati sulla sede assegnata per cinque anni senza alcuna possibilità di trasferimento>.
<E’ un aspetto rilevante che con ogni probabilità può rappresentare la vera chiave di svolta dell’intrigata questione relativa al blocco quinquennale. Ad esempio gli anni di servizio maturati in regime di “pre ruolo” sono da considerarsi a tutti gli effetti ed in maniera integrale ai fini della ricostruzione della carriera (in merito si è espressa la Corte di Cassazione a sezioni unite) e lo stesso principio può essere applicato anche per lo svincolo dal blocco quinquennale. Un docente che ha almeno 4 annualità di servizio oltre all’anno di prova può avere con ogni evidenza compiuto il quinquennio >.
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