L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità dovrebbe costituire un punto di forza della scuola italiana. Secondo il MIUR, la piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso varie misure di accompagnamento per favorire l’integrazione: docenti di sostegno, finanziamento di progetti e attività per l’integrazione, iniziative di formazione del personale docente di sostegno e curriculare nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una forte contrazione delle ore di sostegno o di assistenza per l’autonomia e/o la comunicazione rispetto all’anno precedente o di riduzione rispetto alle ore richieste per il corrente anno scolastico.
In primis, occorre inviare una diffida:
Qualora la diffida non sortisca alcun effetto, diventa necessario proporre ricorso alla competente Autorità Giudiziaria (Tribunale Civile o TAR), impugnando:
Il ricorso va proposto:
In merito alla competenza delle giurisdizioni, il dibattito è ancora aperto a seconda degli orientamenti assunti dei diversi TAR.
Sul tema, è necessario richiamare il riconoscimento del diritto dell’alunno/studente, diversamente abile, ad essere assistito da un insegnante di sostegno per un congruo numero di ore.
La vicenda origina con il deposito di un ricorso al T.A.R. Napoli, con il quale la ricorrente, esercente la potestà sul minore, ha impugnato il provvedimento, emesso da una scuola, con il quale era stato assegnato alla predetta minore (portatrice di handicap), nell’anno scolastico 2018/2019, l’insegnante di sostegno per un numero di ore settimanali (14) ritenuto non sufficiente rispetto alla patologia dalla quale risulta affetta.
La parte ha chiesto, in particolare, l’accertamento del diritto ad ottenere, dall’Amministrazione Scolastica competente, l’assegnazione dell’insegnante di sostegno per un monte ore adeguato alla patologia.
Si riportano gli estratti essenziali della sentenza recante numero 6438 del 2018, emessa dal T.A.R. Napoli Sez. IV e pubblicata in data 05.11.2018:
“L’attribuzione al minore, da parte dell’Amministrazione scolastica, di un limitato numero delle ore di sostegno, in mancanza del documento tecnico che ne stabilisca la finalità concreta e le quantifichi espressamente, comporta la declaratoria di illegittimità del provvedimento impugnato e la condanna dell’Amministrazione scolastica alla redazione del PEI per l’anno scolastico in corso (o documento analogo di pari funzione) ed alla sua esecuzione, mediante attribuzione alla persona disabile dell’insegnante di sostegno per il numero di ore ivi quantificate dall’Amministrazione in relazione alla gravità della patologia riportata.
Va riconosciuto il diritto del minore ad essere assistito da un insegnante di sostegno secondo il rapporto o la quantificazione che verranno determinati nel Programma Educativo Individuale (o documento analogo) coerentemente con i contenuti dello stesso, e che l’Amministrazione scolastica è condannata a redigere …L’Amministrazione darà esecuzione alla predetta sentenza entro giorni quindici dalla notificazione o comunicazione… In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d’ora il Dirigente Generale per le Risorse Umane e Finanziarie del MIUR, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, e con facoltà di farsi assistere da ausiliari specializzati (questi ultimi ai soli fini della redazione del PEI). Il Commissario, entro trenta giorni dalla scadenza del termine precedente, darà corso agli adempimenti necessari ad assicurare l’esecuzione della presente sentenza”.
L’Amministrazione resistente è stata, infine, condannata al pagamento delle spese processuali.
Da ultimo, si segnala che la stessa Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 80/2010, ha affermato come “ragioni di possibili oneri, a carico della finanza pubblica, non possano ostacolare il riconoscimento del diritto alle ore di sostegno per gli alunni/studenti diversamente abili”.
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