“Il servizio pre ruolo deve essere considerato nella propria interezza per tutto il personale scolastico, anche per gli ATA”.
E’ la sintesi della sentenza emessa dai giudici della sezione lavoro del Tribunale di Velletri cui si sono appellati i legali dello studio B&Z a fronte del diniego di riconoscimento di tutte le annualità di servizio prestate dal collaboratore scolastico in servizio presso un istituto del comprensorio.
Al ricorrente era stato riconosciuto solo parzialmente il periodo pre-ruolo prestato nelle scuole pubbliche, conteggio rendicontato in fase di ricostruzione della carriera e prodotto dall’amministrazione scolastica.
Così gli avvocati Bongarzone e Zinzi di ricorsiscuola.it (la cui attività che conta oltre 1300 ricorsi vinti) hanno eccepito quanto disposto dall’amministrazione stessa optando di ricorrere presso le opportune sedi al fine di far valere i diritti del ricorrente.
La vittoria ottenuta conferma l’orientamento giurisprudenziale, ormai consolidato, e conferma come la linea difensiva proposta dai legali dello studio B&Z sia efficace e pienamente rispondente alle normative nazionali e comunitarie. Nel seguente link un’altra vittoria ottenuta dai legali Bongarzone e Zinzi a favore del personale scolastico non docente > Collaboratore Scolastico Vince in Tribunale sul Gradone 0-2 Collocato in Fascia 3-8.
Il collaboratore scolastico in fase di ricostruzione della carriera aveva richiesto il riconoscimento delle annualità pregresse svolte nel periodo pre ruolo ma tale ricostruzione approvata dal MI riconosceva solo parzialmente il servizio svolto.
L’accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento integrale delle annualità svolte nelle scuole pubbliche oltre alla rendicontazione dello svantaggio economico che il parziale riconoscimento dell’anzianità di servizio aveva implicato.
Si. In effetti la legge è chiara e tutti gli anni di servizio svolti nel periodo pre ruolo vanni conteggiati integralmente. Il caso del collaboratore di Velletri esplica come un parziale riconoscimento dell’anzianità di servizio si riflette sulle condizioni economiche.
L’unico modo per rivendicare i propri diritti è agire per vie legali.
Si. Nel caso del personale ATA è possibile rivendicare il pagamento della CIA, nel caso dei docenti la RPD. Tali compensi non sono infatti riconosciuti al personale scolastico che svolge supplenze brevi o temporanee. Anche in questi casi i lavoratori interessati devono proporre ricorso presso la sezione lavoro del tribunale competente.
Lo studio B&Z di ricorsiscuola.it si rende disponibile per consulenze al personale scolastico sia per l’accertamento del riconoscimento di tutti gli anni di servizio pre ruolo dichiarati in fase di presentazione della domanda di ricostruzione della carriera che per la verifica del mancato accredito delle somme derivanti dalla CIA (per il personale ATA o della RPD nel caso dei docenti.
E’ possibile contattare i recapiti presenti al link Contatta Ricorsi Scuola
Si. Le sentenze ottenute confermano un chiaro orientamento positivo. Di seguito un link dedicato all’ultima vittoria ottenuta presso il tribunale di Milano > servizio miliatare per il personale Ata a Milano
Si. E’ POSSIBILE RICORRERE GRATUITAMENTE usufruendo del Pro Bono. Informazioni e dettagli al link Gratuito Patrocinio con Ricorsi Scuola
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