Chiarimenti sul valore abilitante dei 24 CFU

Laurea e 24 Cfu abilitante. La conferma dal Tribunale di Cassino!
28 Maggio 2019
PERSONALE ATA E SERVIZIO CFP
11 Giugno 2019

I 24 Cfu costituiscono titolo abilitante all’insegnamento? I Tribunali cosa ne pensano?

Il Tribunale ordinario di Roma in funzione di giudice del lavoro ed il Tribunale di Cassino,  in recentissimi arresti giurisprudenziali, hanno statuito in ordine al valore abilitante dei titoli di laurea unitamente ai 24 Cfu. Il Tar la pensa diversamente ma i Giudice del Lavoro hanno affermato, a chiare lettere, il valore abilitante dei 24 Cfu ed il diritto all’inserimento in 2° Fascia!

I dubbi maggiori:

  • “Non può essere abilitante il valore dei 24 cfu giacché il TAR si esprime negativamente; anche lo fosse, se tutti i possessori di 24 cfu facessero ricorso la II fascia sarebbe approdo sicuro per tutti”
  • “Su quali basi il giudice afferma il valore abilitante dei 24 crediti formativi?”
  • “Se con la sentenza positiva del giudice entrassi in II Fascia, e come me anche gli altri nella mia situazione, il MIUR non rimarrebbe inerte”

Domande legittime e meritevoli di risposte motivate:

È indubbio che il valore dei 24 cfu sia oggetto di forti discrasie tra le diverse autorità giudiziarie. È vero che il TAR si è espresso negativamente, ma il ricorso viene proposto dinanzi al Giudice del Lavoro che, in varie sedi, ha iniziato a valutare i crediti in maniera positiva.

Perché facciamo Ricorso 2° fascia Giudice del Lavoro al Tribunale ordinario in funzione di giudice del Lavoro e NON AL TAR!

Deve risultare chiarificatore un accenno alla differenza che sussiste in merito alla competenza degli organi giudicanti:

  • La tutela giurisdizionale si attua dinanzi al Giudice Ordinario in veste di Giudice del Lavoro qualora oggetto di causa sia un rapporto lavorativo generato da un atto di micro-organizzazione applicativo o conseguente rispetto l’atto principale e macro-organizzativo. Nel caso in cui verrà adito il Giudice del Lavoro quindi l’atto macro-organizzativo dell’Amministrazione risulterà essere presupposto dell’atto di micro-organizzazione che interessa il singolo, e non direttamente lesivo del diritto soggettivo.
  • La giurisdizione si sposterà dinanzi al Giudice Amministrativo solo nel momento in cui oggetto di causa risulterà essere l’impugnazione dell’atto macro-organizzativo poiché direttamente lesivo del diritto soggettivo di una pluralità di interessati o dell’interesse legittimo di una intera categoria. In tali casi il rapporto di lavoro è pregiudicato dal momento della sua genesi e ciò giustifica la contestazione dell’illegittimità dell’atto.

Che le sentenze di alcuni Giudici del Lavoro (Vedi Tribunale di Roma e Tribale di Cassino) siano favorevoli in questo periodo non vi è dubbio. Infatti, nella valutazione dell’organo giudicante sono molte le componenti che si avvicendano per giungere all’emanazione di una sentenza.

Ciò significa non solo che differenti valutazioni siano sorrette da molteplici e svariati ragionamenti, ma anche che tali valutazioni debbano necessariamente considerare la solidità di direttive europee:

  • La direttiva 2005/36/CE impone, assieme al relativo Decreto attuativo, il possesso di una qualifica professionale idonea al fine di esercitare una professione regolamentata, come l’insegnamento appunto. Tale qualifica risulta essere il requisito necessario e sufficiente per la docenza. I titoli conseguiti in Italia rientrano nel novero dei titoli di formazione indi di qualifica professionale;

E di precedente giurisprudenza formatasi in merito:

Al netto di ciò, conviene fare ricorso? Si, in questo momento si. Tenendo sempre a mente che la discrezionalità del giudice è sovrana, in questo e in tutti i casi.

Così, si evince, la II Fascia non è approdo sicuro per tutti sebbene chiunque possa adire l’organo giudicante.

Le sentenze che avallano la validità di tale valutazione sono tutte costituzionalmente orientate indi la chiarezza delle direttive europee non viene sottovalutata, va anzi ad irrobustire il basamento giuridico su cui il ricorso si fonda: il principio di non discriminazione.

L’adeguarsi della Costituzione alle direttive europee da un lato e l’uniformarsi di uno Stato Membro alle politiche dell’Unione permettono di avanzare una stima abbastanza ottimistica e nel caso il Miur non dovesse rimanere inerte le sue risposte giudiziali arriverebbero solo dopo l’emissione di una sentenza già esecutiva già produttiva di effetti giuridici.

Per tutte le informazioni relative al ricorso, visita la pagina Ricorso 2° fascia Giudice del Lavoro

Dott.ssa Stefania Reale

Lascia un commento