Con la sentenza n. 295/2025, pubblicata il 19 marzo 2025, il Tribunale del Lavoro di Cassino ha accolto il ricorso promosso da una ricorrente, difesa dagli Avv.ti Antonio Rosario Bongarzone e Paolo Zinzi, accertando l’illegittimità della procedura informatizzata di assegnazione delle supplenze da parte del Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2022/2023.
La docente, inserita nella seconda fascia delle GPS della provincia di Frosinone per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ADSS), lamentava di essere stata scavalcata da candidati con punteggio inferiore, pur avendo indicato correttamente nella domanda informatizzata l’istituto scolastico e il tipo di contratto (fino al termine delle attività didattiche).
In particolare, il posto assegnato presso un istituto scolastico di Sora era stato conferito a un altro candidato, collocato in posizione deteriore con punteggio inferiore alla ricorrente, la quale vantava posizione e punteggio superiori. Il Ministero ha giustificato l’assegnazione sostenendo la presenza di un titolo di riserva da parte del candidato beneficiario, ma non ha prodotto alcun documento a comprova entro i termini processuali.
Il Giudice del Lavoro ha riconosciuto che l’Amministrazione ha violato il principio meritocratico dello scorrimento delle graduatorie, tutelato dagli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. La mancata assegnazione dell’incarico alla docente, regolarmente collocata in posizione utile e senza titoli di precedenza dei controinteressati, è stata ritenuta illegittima.
La sentenza ha inoltre sottolineato che la procedura informatizzata non può derogare ai principi costituzionali, e che l’algoritmo non può determinare nomine in assenza di criteri trasparenti e corretti. In assenza di prova documentale della riserva vantata dal candidato preferito, il diritto della docente risultava pienamente fondato.
Il Tribunale ha quindi accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla stipula del contratto a tempo determinato presso un Istituto di Sora per l’a.s. 2022/2023.
Questa decisione conferma un principio già da tempo sostenuto dallo Studio Legale Bongarzone e Zinzi: l’algoritmo non può sostituire la trasparenza e il rispetto delle regole. La giustizia ha finalmente riconosciuto il diritto di un’insegnante a vedersi assegnato un incarico per il quale aveva tutti i requisiti e che le è stato negato per errori nell’applicazione della procedura informatizzata.
Ci sono stati già precedenti > Vittoria l’Algoritmo GPS stabilito dall’OM112 sbaglia, il Giudice da Ragione alla Docente
Chi si trovi in situazioni analoghe può ancora far valere i propri diritti: il termine per agire è di 5 anni dalla mancata nomina.
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