AL VIA RICORSI CONCORSO INFANZIA

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AL VIA RICORSI CONCORSO INFANZIA

Aperte le adesioni ai ricorsi per il concorso infanzia.

Lo studio legale Bongarzone-Zinzi ha avviato i ricorsi contro l’illegittima esclusione dalla partecipazione al concorso per numerose categoria di aspiranti docenti.
Nell’articolo sono spiegate, nel dettaglio, le ragioni della nostra iniziativa.

Per aderire al ricorso, visita > Ricorso Concorso Infanzia Primaria 2018

Il Ministero dell’Istruzione, con decreteo Ministeriale del 17 ottobre 2018 ha pubblicato il bando del concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento del personale docente per la scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e sostegno (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26.10.2018 n. 250).

Il bando di concorso espressamente prevede la possibilità di PARTECIPAZIONE SOLTANTO A COLORO CHE SONO IN POSSESSO DI
diploma magistrale (conseguito entro il 2001/02);
overro la laurea in Scienze della Formazione Primaria
con un servizio specifico, anche non continuativo, su posto comune o posti di sostegno, svolto soltanto presso le scuole statali, nel corso degli ultimi otto anni.

Il concorso nasce per rispondere alla decisione dell’Adunanza Plenaria del dicembre 2017 secondo la quale il diploma magistrale non è sufficiente per essere inseriti nelle Graduatorie ad esaruimente. Il Legislatore ha comunque coinvoltola categoria dei laureati in Scienze della Formazione Primaria e i Diplomati Magistrali.

CHI NON PUO’ PARTECIPARE AL CONCORSO E CHI PUO’ ADERIRE AL RICORSO

a) Coloro in possesso di Diploma Magistrale (conseguito entro l’a.s. 2001/2002)
a.1) che non abbiano maturato alcun servizio di insegnamento né presso la scuola statale né presso la scuola paritaria;
a.2) che abbiano maturato servizio presso la scuola paritaria per un anno o per due anni su posto comune o posto sostegno;
a.3) che abbiano maturato il servizio nel periodo dal 1999 al 2009;
a.4) che abbiano maturato il servizio (2 anni scolastici), in tutto o in parte, presso Istituti paritari;
a.5) che abbiano maturato il servizio (2 anni scolastici), anche non specifico (e dunque un servizio misto su Primaria e su Infanzia);

b) I Laureati in Scienze della Formazione primaria che non abbiano maturato servizio né presso la scuola statale né presso la scuola paritaria;
b.1) che non abbiano maturato alcun servizio di insegnamento né presso la scuola statale né presso la scuola paritaria;
b.2) che abbiano maturato servizio presso la scuola paritaria per un anno o per due anni su posto comune o posto sostegno;
b.3) che abbiano maturato il servizio nel periodo dal 1999 al 2009;
b.4) che abbiano maturato il servizio (2 anni scolastici), in tutto o in parte, presso Istituti paritari;
b.5) che abbiano maturato il servizio (2 anni scolastici), anche non specifico (e dunque un servizio misto su Primaria e su Infanzia);
n.6) che intendano far riconoscere il periodo di tirocinio come servizio valutabile ai fini della partecipazione al Concorso;

c) Gli educatori presso i convitti e le istituzioni educative (sul punto il Tar Lazio ed il Consiglio di Stato hanno espressamente parificato l’abilitazione quale educatori a quella presso la scuola primaria);

Lo studio legale ritiene illegittima l’esclusione di numerose categorie di docenti e aspiranti docenti.
La decisione del Ministero di rendere STRAORDINARIA tale procedura concorsuale e di limitarla soltanto ad una limitata platea di partecipanti è fonte di una evidente disparità di trattamento.

Tutti i docenti precari e tutti coloro che sono in possesso del diploma di maturità magistrale ante 2001 e della laurea in scienze della formazione primaria, vantano lo stesso diritto dei colleghi che hanno avuto la possibilità di prestare servizio con incarichi di supplenza.
L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Costituzione è tenuta ad attivare procedure concorsuali aperte a tutti al fine di consentire ai migliori, l’assunzione a servizio dello Stato.

Avv. Paolo Zinzi

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