La nota del Miur, però, è in netto contrasto con quanto affermato, dal Ministero dell’Educazione della Romania, nei documenti ufficiali nonché con quanto statuito nei certificati di abilitazione rilasciati ai docenti che hanno conseguito, in Italia, il diploma di laurea ed in Romania il titolo di abilitazione per svolgere la professione di docente nel Paese Membro.
La “nota” Miur n. 5636/2019 del 02.04.2019 è, a parere dello scrivente studio, illegittima.
In via preliminare occorre chiarire che lo studio ha già avviato il ricorso volto ad ottenere l’annullamento della Nota Ministeriale del 2.4.2019 a firma della dott.ssa Palermo.
La nota, in primis, è illegittima sotto un aspetto procedurale nonché sotto un aspetto sostanziale.
Il primo aspetto che salta agli occhi è la assoluta carenza di motivazioni.
In secondo luogo, non è possibile rigettare “collettivamente” le istanze di riconoscimento che sono caratterizzate ciascuna da specifici percorsi
Il Ministero non può prevedere un rigetto delle istanze collettivo ed indiscriminato e senza aver valutato, caso per caso, il percorso svolto dai docenti che, tramite la cd. formazione mista prevista dalla normativa europea, hanno acquisito un bagaglio culturale europeo spendibili in tutto il territorio dell’Unione.
Sotto l’aspetto sostanziale lascia pochi dubbi l’accettazione dell’incarico da parte del prof. Giancarlo Scalese, cattedratico di Diritto Internazionale ed esperto di Diritto dell’Unione Europea presso l’Università di Cassino, che confezionerà un parere pro-veritate sulla circostanza.
Per coloro che non hanno ricevuto alcun provvedimento di rigetto singolo è necessario impugnare, per adesso, soltanto la nota Miur. Quì le istruzioni per il ricorso contro la Nota 5636/2019.
Per coloro che hanno già ricevuto un provvedimento di rigetto di rigetto sarà necessario azionare sia il ricorso contro la Nota 5636/2019 (Clicca qui per info su Ricorso Nota MIUR 5636/2019 Abilitazione in Romania), sia il ricorso avverso il rigetto in maniera singola o collettiva (Clicca qui per tutte le info sul ricorso avverso il rigetto).
Sui depennamenti dalle Graduatorie regionali di merito e dalla seconda fascia.
Tutti coloro che hanno ricevuto un provvedimento di esclusione dalle graduatorie regionali di merito, ovvero dal concorso indetto con DDG 85/2018, ovvero dalla seconda fascia delle G.I. è importante impugnare, con ricorso, entro 60 giorni dall’emanazione del provvedimento, la relativa esclusione.
In definitiva, al vaglio dei Tribunali, ci sarà un test sulla reale del Diritto dell’Unione Europea in Italia e, in generale, sull’efficacia dei trattati internazionali ed il concetto stesso di Europa!
Per tutti coloro che sono in possesso della Laurea + 24 Cfu in materie psico-antropo-pedagogiche e volessero tentare di far riconoscere, in sede giudiziale, il valore abilitante del diploma di laurea + 24 cfu, lo studio ha già ottenuto il primo successo in Italia (scopri di più I Laureati con 24 CFU sono Abilitati) su tale fattispecie ed è possibile azionare apposito ricorso giudiziale per ottenere il valore abilitante del titolo > vedi il Ricorso 2° Fascia Giudice del Lavoro.
Avv. Paolo Zinzi
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