Nella prospettiva di fronteggiare concretamente le illegittime e discriminanti preclusioni dettate dall’O.M. 122/22 e a fini di tutela tangibile dei diritti dei docenti in attesa di riconoscimento del titolo estero, lo studio B&Z, con estrema soddisfazione, ha ottenuto una ulteriore vittoria (dopo Catanzaro, Frosinone, Velletri, Genova) dinanzi al Giudice del Lavoro di Crotone nel ricorso avverso l’O.M. 112/2022, il quale con sentenza del 12.05.2023 ha accolto la pretesa del nostro ricorrente così statuendo: “Tanto premesso, questo Giudice ritiene che le pretese della parte ricorrente siano fondate per le seguenti ragioni. È infatti incontestato che la parte ricorrente sia stata inserita dal Ministero dell’Istruzione, con riserva di riconoscimento del titolo, nella prima fascia delle GPS per il biennio scolastico 2022-2023 e 2023-2024. Parimenti incontestato è che, nonostante tale indiscusso diritto soggettivo all’inserimento con riserva, l’ottenimento degli incarichi di supplenza sia comunque precluso alla parte ricorrente per effetto dell’applicazione dell’ultimo periodo dell’art.7 (co.4, lett.e) dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 6/5/2022, qui di seguito riportato: “L’inserimento con riserva non dà titolo all’individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l’aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure”.
Orbene, questo Giudice ritiene che tale periodo dell’ordinanza ministeriale sia illegittimo per eccesso di potere (e, in particolare, per violazione del principio di ragionevolezza e di logicità-congruità dell’azione amministrativa), in quanto impedisce al beneficiario dell’inserimento con riserva (garantito dal precedente periodo dell’art.7, co.4, lett.e, dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 6/5/2022) di ottenere proprio quella tutela anticipatoria cui l’inserimento con riserva è preordinato (cioè, l’attribuzione degli incarichi di supplenza), così sostanzialmente pregiudicando il diritto soggettivo all’inserimento con riserva (e precludendo al suo titolare di conseguire la concreta utilità sottesa a tale diritto soggettivo). Dunque, anche in omaggio al principio della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale di cui all’art.24 Cost., deve procedersi alla disapplicazione incidentale ex art.5, all.e), l.2248/1865 dell’ultimo periodo dell’art.7 (co.4, lett.e) dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 6/5/2022 (poiché illegittimo per le ragioni di cui si è detto sopra) e dei relativi provvedimenti attuativi, con conseguente accertamento del diritto della parte ricorrente all’ottenimento degli incarichi di supplenza (che costituisce un corollario del diritto all’inserimento con riserva).
Per quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Previa disapplicazione incidentale dell’ultimo periodo dell’art.7 (co.4, lett.e) dell’ordinanza del Ministero dell’Istruzione del 6/5/2022 e dei relativi provvedimenti attuativi, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all’ottenimento degli incarichi di supplenza spettanti in conseguenza dell’inserimento con riserva di riconoscimento del titolo nella prima fascia delle GPS (classe di concorso A028) per il biennio scolastico 2022-2023 e 2023-2024 e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Istruzione all’adozione dei provvedimenti consequenziali.”
A seguito di tale vittoria riportata dinanzi al tribunale di Crotone si riaffermano, sulla base dei medesimi principi rivendicati da Codesto studio per la concreta tutela dei nostri assistiti, la garanzia e la tutela dei diritti dei docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione/ specializzazione all’estero, in particolare il loro diritto alla stipula di contratti a tempo determinato con l’Amministrazione, pur in pendenza della riserva e pur essendo in attesa del decreto di riconoscimento del titolo estero, al fine di arginare i comportamenti discriminatori e lesivi delle posizioni degli stessi posti in essere dalla PA.
Tutti i docenti abilitati all’estero che abbiano presentato istanza di riconoscimento del titolo senza ottenere risposta potranno adire il Tribunale avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione.
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Studio B&Z